Pubblicità giuridica: differenze tra le versioni

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*la trascrizione nei registri immobiliari dei [[contratto|contratti]] che trasferiscono la proprietà di beni immobili (art. 2644 c.c.).<ref>In Italia, a differenza di altri ordinamenti (come quello [[Germania|tedesco]]), la pubblicità degli atti che trasferiscono la proprietà immobiliare ha natura dichiarativa, non costitutiva. Tuttavia, nelle zone dove è adottato il cosiddetto ''[[sistema tavolare]]'', principalmente in [[Trentino-Alto Adige]] e [[Friuli-Venezia Giulia]], la trascrizione (che prende il nome di ''intavolatura'') ha natura costitutiva</ref>
 
 
==Pubblicità costitutiva==
La ''pubblicità costitutiva'' è requisito necessario affinché la [[fattispecie]] si perfezioni, sicché in sua mancanza l'atto è privo di [[validità (diritto)|validità]] e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un onere al fine dell'efficacia e della validità dell'atto.
 
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*l'iscrizione delle [[ipoteca|ipoteche]] nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.);
*l'iscrizione dell'atto costitutivo, nonché delle operazioni di trasformazione, scissione e fusione di [[società per azioni]] e [[società a responsabilità limitata|a responsabilità limitata]].
 
==Pubblicità costitutivaNormativa==
 
Alcuni studiosi (vedi Campobasso) hanno individuato anche un' altra funzione della pubblicità legale. In alcuni casi, infatti, la pubblicità è condizione necessaria per l' applicazione di una determinata disciplina giuridica. Si pensi a tal proposito alle snc o alle sas le quali possono esistere anche se non registrate (c.d. società irregolari), ma il mancato rispetto della pubblicità prescritta determina l' applicazione di un regime giuridico più gravoso (quello delle ss) e la conseguente inapplicabilità delle norme previste per le società registrate.
 
==Note==