Avvalimento: differenze tra le versioni

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L''''avvalimento''', nell'ordinamento giuridico italiano, è un [[istituto giuridico di origine comunitaria]] riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotto anche nell'ordinamento dello [[Italia|Stato italiano]] dal D.Lgs. 163/2006, in sede di recepimento delle direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17.
 
Venne introdotto con il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (''"[[Codice dei contratti pubblici]]"''), in sede di recepimento delle [[direttive dell'Unione Europea]] nn. 2004/18 e 2004/17.
 
== Tipologie ==
Si possono classificare due tipologie di avvalimento:
 
- quello finalizzato alla dimostrazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento (art. 49 del D.Lgs. 163/2006);
- quello finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l'attestazione di qualificazione che abilita l'operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006)
 
== Utilizzo ==
== Avvalimento in sede di gara ==
=== Gara d'appalto ===
 
Questo tipo di avvalimento è inerente alle procedure per l'affidamento di [[Appalto|appalti]] di lavori, servizi e forniture da parte delle [[Pubblica amministrazione|pubbliche amministrazioni]].
 
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Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 [[codice dei contratti pubblici]], che devono essere posseduti da entrambe.
 
Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il [[codice dei contratti pubblici]] D.Lgs. 163 del 12 aprile [[2006]], che disciplina l'istituto nell'articolo 49.<br Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/>18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.
Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.
 
== Avvalimento in sede di attestazione dei requisiti di qualificazione ==
 
=== Avvalimento in sede di attestazioneAttestazione dei requisiti di qualificazione ===
L'istituto dell'avvalimento nell'ambito di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione è regolato dall'art.50 del [[codice dei contratti pubblici]], che recepisce i principi stabiliti dall'art. 52, direttiva 2004/18 e dall'art. 53, direttiva 2004/17. 00
 
== Voci correlate ==
==L'istituto dell'avvalimento negli enti pubblici==
* [[Codice dei contratti pubblici]]
 
== Collegamenti esterni ==
[http://www.adbarno.it/comm_rischio_idro/comunicati/19092011_Avvalimento.pdf Comunicato esplicativo] del 09/2011.
 
{{Portale|diritto|italia}}
 
[[Categoria:Diritto amministrativoitaliano]]
[[Categoria:Diritto amministrativo italiano]]