Inceneritore: differenze tra le versioni

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La stessa normativa italiana in materia – come quelle europee – non usa il termine "termovalorizzatore", bensì quello di "inceneritore", che del resto è più preciso perché questo strumento si differenzia da altre tecniche di recupero di energia da rifiuti per il fatto che dà come prodotto finale della cenere, per l'appunto. D'altronde, anche il solo termine ''inceneritore'' potrebbe essere considerato fuorviante e impreciso, perché i termovalorizzatori non producono solo cenere ma recuperano anche un minimo di energia. Perciò la definizione più precisa (anche se più lunga) sarebbe ''inceneritore con recupero energetico''.
 
===Incentivi all'incenerimento===
In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è indirettamente sovvenzionata dallo Stato per sopperire alla sua antieconomicità: infatti questa modalità di produzione è considerata impropriamente, come "da fonte rinnovabile" (assimilata) alla stregua di idroelettrico, solare, eolico e geotermico. <br/>
Le modalità di finanziamento sono due, correlate ma diverse:
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# Riconoscimento di "[[certificati verdi]]" che il gestore dell'impianto può rivendere (per 12 anni).
 
====Incentivi CIP 6====
Per quanto riguarda gli incentivi CIP6 (circolare 6 del Comitato Interministeriale Prezzi), chi gestisce l'inceneritore – per otto anni dalla sua costruzione – può vendere al [[GRTN]] (la società cui è affidato il compito di assicurare la fornitura di energia elettrica italiana) la propria produzione elettrica a un costo circa triplo rispetto a quanto può fare chi produce elettricità usando metano, petrolio o carbone. I costi di tali incentivi ricadono sulle bollette degli utenti, che comprendono una tassa per il sostegno delle fonti rinnovabili. Ad esempio nel 2004 il [[Grtn]] ha ritirato 56,7 TWh complessivi di elettricità da fonti "rinnovabili", di cui il 76,5% proveniente da termovalorizzatori e altri fonti assimilate, spendendo per questi circa 2,4 miliardi di euro.<ref name=ecospTruffa>Dall'[http://www.ecosportello.org/TANews/news/show_news.php?subaction=showfull&id=1158564733&archive=&template=tpl_speciali approfondimento] di Ecosportello.org del 18 settembre 2006 sull'incentivazione dei termovalorizzatori.</ref> A titolo di confronto, nel 2006 a seguito dell'introduzione degli incentivi in conto energia per il fotovoltaico sono stati stanziati solamente 4,5 milioni di euro per 300 MW di potenza.<ref>[http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?iddoc=8524&IDCat=27 Notizia] da edilportale.com.</ref>
 
====Certificati verdi====
Si tratta di certificati che corrispondono ad una certa quantità di emissioni di CO2. Se un impianto produce energia emettendo meno CO2 di quanto avrebbe fatto un impianto alimentato con fonti fossili (petrolio, gas, carbone ecc) ed è dunque considerato "da fonti rinnovabili", il gestore ottiene questi ''certificati verdi'' che può rivendere ad industrie o attività che sono obbligate a produrre una quota di energia mediante fonti rinnovabili ma non sono in grado di farlo autonomamente (si veda anche la voce [[Protocollo_di_Kyoto]]).{{citazione necessaria|Mi risulta che Bersani abbia appena limitato i certificati verdi alla vera rinnovabile, lasciando a inceneritori et similia i certificati bianchi}}
 
====Il parere della UE e la norma italiana====
In realtà, secondo la UE, solo la parte organica dei rifiuti potrebbe essere considerata [[energia rinnovabile|rinnovabile]]; la restante parte può essere considerata esclusivamente una forma di smaltimento del rifiuto, escludendo esplicitamente la valenza di "recupero".<ref>La [[Corte di Giustizia Europea|Corte_di_Giustizia_Europea]] (C 458/00 del 13.02.2003) ha chiaramente sancito che l’incenerimento di rifiuti in un impianto dedicato non può essere considerato come "recupero" nemmeno sotto il profilo energetico.</ref>