Esclusione della prova liberatoria: differenze tra le versioni
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* se il [[querela|querelante]] domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per
Con una formula che riprende tradizioni del ''codice cavalleresco'' al tempo dei ''[[duello|duelli]]'', il secondo comma ammette tuttavia che «quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un [[giurì d'onore]] il giudizio sulla verità del fatto medesimo».</br>
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