Esclusione della prova liberatoria: differenze tra le versioni

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* se il [[querela|querelante]] domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
 
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se' stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595 comma primo(1).
 
Con una formula che riprende tradizioni del ''codice cavalleresco'' al tempo dei ''[[duello|duelli]]'', il secondo comma ammette tuttavia che «quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un [[giurì d'onore]] il giudizio sulla verità del fatto medesimo».</br>