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Nel [[diritto civile]] di molti paesi, il '''pegno''' è un [[diritto reale di garanzia]] su un [[Bene (diritto)|bene]] altrui, costituito per fungere da [[garanzia]] di un [[credito]]. Nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] [[diritto civile|italiano]] è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del [[Codice civile italiano|Codice civile]].<ref>[http://www.dirittoprivatoinrete.it/pegno.htm Pegno<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref><ref>[http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/pegno.shtml Pegno: Definizione e significato di Pegno – Dizionario italiano – Corriere.it<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref>
 
== Costituzione del pegno in Italia ==
 
Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti. Diverso dalla costituzione è il profilo della [[prelazione]], e cioè della possibilità - per il creditore che abbia ricevuto la cosa in pegno - di farsi pagare con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore. Quando il credito garantito ecceda la somma di euro 2,58, affinché operi la prelazione, è necessario che il pegno risulti da atto scritto avente data certa, contenente una sufficiente descrizione della cosa data in pegno (art. 2787, comma 3 c.c.).
 
Quando si tratta di pegno di [[bene mobile|cose mobili]], è un [[contratto reale]] (e alla consegna della cosa è equiparata la consegna del [[documento]] che ne conferisce l'esclusiva disponibilità).<br />
La consegna della cosa data in pegno comporta lo [[possesso|spossessamento]] del [[proprietà (diritto)|proprietario]] ed assolve la funzione di porre i terzi nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l'alienante non ha la piena disponibilità.<br />
In rapporto alla custodia della cosa il creditore occupa posizione corrispondente a quella di un [[deposito (diritto)|depositario]] (art. 2790 del Codice civile): non può usarla (salvo che l'uso sia necessario alla sua conservazione).<br />
La '''nota di pegno''' o '''warrant''' è un documento che serve a costituire in pegno le merci in esso descritte, onde ottenere dalle banche accrediti o anticipazioni sul valore delle merci depositate presso i Magazzini Generali o altri enti analoghi.
 
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Il '''pegno di diritti''' diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento (ad esempio, per il pegno di quote di [[società a responsabilità limitata]], con l'annotazione nel libro dei soci).
 
=== Caratteri del contratto di pegno ===
 
Il contratto di pegno ha natura accessoria al [[credito]] garantito. Se questo è invalido, il contratto di pegno risulta privo di [[causa (diritto)|causa]].
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Il pegno può essere costituito anche per garantire un credito futuro, purché sia presente il rapporto giuridico dal quale potrà nascere il credito. Il credito ''omnibus'' è inammissibile (art. 2787, 3° comma del Codice civile: la scrittura di pegno deve contenere sufficiente indicazione della cosa e del credito).
 
=== Vicende del pegno ===
 
Se il [[debitore]] paga il credito garantito, il creditore dovrà restituirgli la cosa data in pegno (art. 2794). <br />
Se non paga, il [[creditore]], dopo avergli intimato di pagare, può far vendere la cosa da un mediatore a ciò autorizzato o chiedere al [[giudice]] che essa gli venga assegnata in [[proprietà (diritto)|proprietà]].<br />
Nel primo caso, l'eventuale eccedenza del [[prezzo]] ricavato rispetto all'importo del credito andrà al debitore (o al terzo datore di pegno) oppure agli altri suoi creditori, se ve ne sono. Nel secondo caso, occorrerà una stima del valore del bene, la quale accerti che esso non ha valore superiore all'importo del credito.
 
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In linea di principio, il pegno è indivisibile: garantisce il credito finché questo non è pagato integralmente, anche se il credito o la cosa data in pegno è divisibile (art. 2799). Per l'anticipazione bancaria il principio è derogato dall'art. 1849, e si ritiene che anche fuori da questa ipotesi si possa pattuire la divisibilità del pegno (con l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] del creditore pignoratizio di effettuare restituzioni parziali del pegno dopo il versamento da parte del debitore di rate del debito).
 
Si parla di '''pegno irregolare''' (cauzione) quando la cosa data in pegno è una somma di [[denaro]] o altre quantità di [[Bene (diritto)|cose fungibili]] non individuate o delle quali è stata conferita al creditore la facoltà di disporre. La figura è regolata dall'art. 1851 del Codice civile per l'[[anticipazione bancaria]], ma è incontroversa la sua generale utilizzabilità. Le cose date in pegno passano in proprietà al creditore, che dovrà restituirle al momento dell'[[adempimento]]. In caso di [[inadempimento]] dovrà restituire la parte di esse che ecceda l'ammontare dei crediti garantiti.<br />
La causa del trasferimento della proprietà è qui una (tipica) causa di [[garanzia]], ossia la causa propria del pegno.
 
=== Pegno rotativo ===
 
La fattispecie del pegno rotativo ha larga (se non esclusiva) diffusione nella prassi [[banca|bancaria]]ria dell'ultimo decennio; il modello contrattuale è quello del pegno su titoli.<br />L'autore che per primo ha elaborato tale figura è [[Enrico Gabrielli]] (''Il pegno "anomalo"'', Padova, 1990; ID., ''Sulle garanzie rotative'', Napoli, 1998; ID., ''Il pegno'', in ''Trattato di diritto civile'' dir. da R. Sacco, Torino, 2005; ID., "Rotatività della garanzia", in Digesto, Aggiornamento, Torino,2011).<br />Il cosiddetto '''pegno rotativo''' è quel contratto costitutivo di [[garanzia]] reale con cui un soggetto, al fine di ottenere un'[[anticipazione bancaria]] o di costituirsi una garanzia per i propri debiti presenti ovvero anche futuri, offre come oggetto di pegno una somma di denaro (non di rado depositata su un [[libretto di risparmio]] oppure [[merce|merci]] o [[titolo di credito|titoli]] non individuati), affinché, una volta scaduto il titolo, la banca con il ricavato dello strumento finanziario possa acquistare altri e nuovi titoli o strumenti finanziaria da sottopoprre all'originario vincolo di garanzia reale..<br />
Il concetto di garanzia rotativa (e di “rotatività della garanzia”) vuol indicare quella forma di garanzia reale che consenta la sostituibilità o mutabilità nel tempo del suo oggetto senza comportare, ad ogni mutamento, la rinnovazione del compimento delle modalità richieste per la costituzione del vincolo o per il sorgere del diritto di prelazione, ovvero senza che tale mutamento dia luogo alle condizioni di revocabilità, ordinaria o fallimentare, dell'operazione economica in tal modo posta in essere (così la figura è definita da quella autorevole dottrina che l'ha costruita scientificamente (E. Gabrielli).
La caratteristica del pegno rotativo consiste nella '''clausola di rotatività''', con la quale le [[parte (diritto)|parti]] convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti [[novazione]] del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.<br />
La [[giurisprudenza]] è oramai consolidata nel riconoscere validità ed efficacia al pegno rotativo.<br />
* La tesi negativa parte dalla questione se il vincolo di pegno originario possa trasferirsi su un diverso oggetto e se occorra ripetere le formalità di costituzione del pegno (ad es. su titoli che scadono).
:Le [[norme bancarie uniformi]] prevedono il trasferimento del pegno originario sui nuovi titoli: la banca può riscuotere ad esempio i [[Buoni Ordinari del Tesoro]] che scadono nel corso dell'apertura di credito e reimpiegare gli importi riscossi per l'acquisto di nuovi B.O.T. di durata uguale a quelli scaduti, che vanno a sostituire l'oggetto del pegno (essendo fungibili perché non individuati).<br />
:Diversa è la situazione nel pegno regolare, dove il formalismo comporta -a tutela dei creditori concorrenti del garantito- necessariamente una ulteriore scrittura costitutiva di garanzia, ponendo il dubbio se, ai fini della [[azione revocatoria]] [[fallimento (ordinamento giuridico italiano)|fallimentare]], il pegno sui nuovi titoli sia un pegno ''nuovo''.<br />
* La tesi positiva risale a una sentenza della [[Corte di Cassazione]] del [[1998]], che muove dalla considerazione che la cosa data in pegno ha un suo valore, sicché è valido il patto di rotatività a condizione che:
::* il [[negozio giuridico|negozio]] costitutivo di garanzia abbia [[Calendario|data]] certa;
::* contenga l'indicazione della cosa data in pegno;
::* il valore del bene sostituito nel pegno abbia identico valore di quello originario.
:In giurisprudenza, la tesi positiva è stata seguita dai [[giudice|giudici]] di merito, con riferimento al patto di rotatività tra [[cambiale|cambiali]] scadute e cambiali rinnovate. Il ragionamento seguito fa leva sull'esistenza, nel nostro [[ordinamento giuridico|ordinamento]], di ''altre forme di sostituzione della cosa come oggetto di pegno''.<br />
:Il meccanismo di cui all'art. 2742 del Codice civile consente la [[surrogazione]] di un'indennità alla cosa oggetto di pegno (deteriorata o perita durante il vigore della garanzia). C'è poi l'art. 2803 del Codice civile che prevede il trasferimento della garanzia dal titolo al ricavato (quando il titolo è scaduto). È lo stesso contesto normativo che offre quindi altri spunti a favore della tesi positiva: il pegno rotativo è quindi ritenuto valido, e comporta l'efficacia della sostituzione nel tempo dell'oggetto della garanzia, senza che ciò implichi la rinnovazione delle formalità di costituzione. L'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla sentenza del 1998 in poi è stato costante nel senso di ammettere sia la validità, sia l'efficacia e l'opponibilità anche al fallimento del pegno rotativo.
 
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Tale decreto, pur ponendo specifici limiti soggettivi ed oggettivi alla propria applicazione, consente esplicitamente l'utilizzo, nei contratti di garanzia finanziaria della cosiddetta "clausola di sostituzione", definita come "la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilità di sostitutire in tutto o in parte l'oggetto [della garanzia] nei limiti dei valore dei originariamente costituiti in garanzia" (art. 1 lett. g)). Entro tali limiti è espressamente derogato ogni effetto novatorio della sostituzione, allo stesso modo delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare ex artt. 66 e 67 della legge fallimentare.
 
== Cenni storici ==
 
{{Citazione|Tanto nel diritto austriaco, come nel diritto romano, la parola pegno che deriva da ''pugno'' (''quia res quae pignori dantur, manu traduntur''), ha un triplice senso, poiché o significa la cosa stessa che si dà in pegno al creditore per sua sicurezza (cod. civ. aust. par. 447, e ''Item serviana'' Instit. ''de action.''), o il diritto che a lui compete sopra la cosa pignorata, o finalmente il contratto con cui si attribuisce realmente al creditore il diritto di pegno sopra una cosa.<br />Gli scrittori di questa materia sogliono in uno stesso trattato parlare del pegno preso in tutti e tre gli esposti significati.|Brano tratto dal I° capitolo del testo di [[Giuseppe Carozzi]], ''Del diritto di pegno'', Milano 1820}}
 
Il ''pignus'' era un [[contratto reale]], perfezionabile con la consegna materiale della cosa, che trasferiva solo il possesso di essa e non la disponibilità; proprietario (''dominus'') ne restava il debitore, che poteva alienarla ad altri.<br />
Il pegno poteva costituirsi, oltre che con la normale ''traditio rei'', anche con ''[[stipulatio]]'' o con ''[[pactum]]''; in quest'ultimo caso, mancando la ''traditio rei'', il ''pignus'' fu detto ''conventum'' (cioè convenzionale) e finì col confondersi con l'[[ipoteca]].<br />
Oggetto del pegno potevano essere tutte le cose suscettibili di essere comprate e vendute (''[[res mancipi]]''): ma i cosiddetti ''[[iura praediorum urbanorum]]'' non erano né pignorabili né ipotecabili, mentre lo erano il ''[[vectigal]]'' e la ''[[superficies]]'', nonché le servitù rustiche.<br />
Il crditore pignoratizio aveva lo ''ius possidendi'', cioè il diritto di possedere; ma tale possesso non dava titolo per l'[[usucapione]] né per l'[[uso (diritto)|uso]] della cosa. Anzi, se distraeva la cosa pignorata, era perseguibile con l'''[[actio furti]]''.<br />
Il creditore aveva anche lo ''ius distrahendi'', cioè il potere di vendere la cosa e soddisfarsi sul ricavato, previo avviso al debitore (''denunciatio'').<br />
Il debitore non poteva pregiudicare la posizione del creditore né vendendo la cosa, né donandola, né facendone [[legato (diritto)|legato]], né [[fedecommesso]]. Inoltre, gli era concessa un'azione (''actio pigneraticia directa'') per ottenere la restituzione del pegno, una volta [[adempimento|adempiuta]] l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] principale.<br />
Oltre che per estinzione dell'obbligazione, il pegno si estingueva per il perimento della cosa, per [[confusione]], per [[rinuncia]] del creditore, per [[usucapione]] della cosa da parte di chi (in [[buona fede]]) ignorava l'esistenza della [[garanzia]], o con l'esercizio dello ''ius distrahendi''.<br />
Fino al tempo di [[Costantino]], che lo vietò, nel contratto di pegno si inseriva la cosiddetta '''''lex commissoria''''': il venditore-debitore trasferiva solo il possesso della cosa mentre il trasferimento della proprietà era sospensivamente [[condizione|condizionato]] al pagamento del prezzo; alla scadenza dell'obbligazione, se questa rimaneva inadempiuta, il creditore-acquirente diventava '''automaticamente''' proprietario del bene.
 
== Note ==
 
{{references|2}}
 
== Voci correlate ==
* [[Diritti reali di garanzia]]
* [[Ipoteca]]
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[[Categoria:Diritti reali di garanzia]]
{{Linkcategorie VdQ|zhqualità}}