Ballottaggio: differenze tra le versioni

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Per i comuni con meno dei quindicimila abitanti è previsto che l'elezione del sindaco abbia luogo a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. È tuttavia possibile il ballottaggio nel caso - raro ma storicamente già verificatosi - che i due candidati più votati al primo turno abbiano ottenuto la stessa identica cifra elettorale. Se l'evento si ripete quattordici giorni dopo, risulta eletto, come da principio consolidato, il candidato più anziano d'età.
 
Il ballottaggio a livello [[regioni d'Italia|regionale]] è stato previsto nell'elezione del [[1995]], nella quale la designazione del [[presidente della giunta regionale]] a [[suffragio universale|suffragio universale e diretto]] avvenne soltanto ''[[de facto]]'' mediante l'elezione, da parte del nuovo [[Consiglio regionale (Italia)|Consiglio regionale]], del candidato consigliere eletto nel collegio unico regionale in qualità di "capolista" della coalizione vincente. Dal [[2000]] vige l'effettiva elezione diretta del presidente regionale, la quale ha luogo a maggioranza relativa. Nella sola regione [[Toscana]] tuttavia a partire dal [[2015]] è previsto un turno di ballottaggio tra i due candidati più votati nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% dei voti.
 
Al turno di ballottaggio di tutte le [[elezioni amministrative in Italia|elezioni amministrative]] è ammesso al voto chiunque avesse diritto al voto al primo turno. Quindi possono votare anche gli elettori che non hanno partecipato al primo turno pur avendone diritto, ma sono esclusi i cittadini che hanno raggiunto la [[maggiore età]] dopo il primo turno.