Sequestro di persona: differenze tra le versioni
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{{Nota disambigua||[[Rapimento (disambigua)|Rapimento]]''' e '''[[Sequestro di persona (disambigua)|Sequestro di persona]]|Rapimento}}
{{da aggiornare|anno=2009|arg=diritto|commento = nel 2009 sono stati introdotti due nuovi commi che prevedono aggravanti e attenuanti.}}
{{L|diritto|marzo 2009}}
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|Partizione3 = Capo III
|Partizione4 = Sezione II
|Competenza =
*(comma 1) [[tribunale monocratico]];
*(comma 2) [[tribunale|tribunale collegiale]]
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|Arresto = facoltativo<ref>Obbligatorio nel caso del comma 4.</ref>
|Fermo = non consentito<ref>Consentito nel caso del comma 3.</ref>
|Pena =
*(comma 1) [[reclusione]] da 6 mesi a 8 anni;
*(comma 2) reclusione da uno a 10 anni
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Il '''sequestro di persona''', in diritto penale, è il [[delitto]] previsto dall'art. 605 del [[codice penale italiano|Codice Penale]] che recita:
{{Citazione|Chiunque priva taluno della [[
# in danno di un ascendente, di un discendente o del [[coniuge]]
# da un [[pubblico ufficiale]] con [[abuso di potere (diritto)|abuso dei poteri]] inerenti alle sue funzioni}}
È prevista un'ipotesi delittuosa speciale, qualora tale fattispecie di reato venga effettuata al fine di averne un profitto: il [[sequestro di persona a scopo di estorsione]].
== Testi normativi ==
* [[s:Codice Penale|Codice Penale]]
== Note ==
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{{Portale|diritto}}
[[Categoria:
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