Legge Biagi: differenze tra le versioni

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La legge Biagi introdusse diverse novità e nuove tipologie di [[contratto di lavoro|contratti di lavoro]]. L'intento del [[legislatore]] era il presupposto secondo cui la [[flessibilità (lavoro)|flessibilità]] in ingresso nel mercato del lavoro è il mezzo migliore, nella attuale congiuntura economica, per agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro e inoltre che la rigidità del sistema crea spesso alti tassi di disoccupazione.
 
A questo proposito è utile mettere in evidenza che i numerosi studi condotti negli ultimi decenni non sono stati in grado di dimostrare una correlazione diretta tra flessibilita in ingresso e livello di occupazione; nel caso dei paesi dell' eurozona vari autori <ref>{{Cita web|autore = |url = http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/gli-insuccessi-nella-liberalizzazione-del-lavoro-a-termine/|titolo = Gli insuccessi nella liberalizzazione del lavoro a termine.|accesso = |editore = |data = }}</ref>hanno addirittura registrato correlazioni di tipo inverso.
 
Secondo taluni il contratto [[co.co.pro.]] nella pratica comportò abolizione sostanziale di forma di diritto per il lavoratore e distinse completamente i diritti di chi lavorava a tempo indeterminato con chi era co.co.pro, questa tipologia di contratto ha come termine il completamento del progetto contrattuale, ma ha operato una profonda modifica nei diritti del lavoratore stesso, abolisce completamente le ferie, la malattia, i permessi, la maternità (in questo caso conclude il contratto e puoi essere licenziata al rientro), persino i versamenti pensionistici non hanno lo stesso valore di un eguale lavoratore a tempo indeterminato. La formula maggiormente discussa è quella del [[contratto a progetto]], un lavoro non subordinato (cosiddetto ''[[lavoro parasubordinato]]''), produttore di redditi che già dal 2001 erano assimilati fiscalmente ai redditi da lavoro dipendente: questa formula è divenuta famosa perché utilizzata come sistema per [[Elusione fiscale|eludere la legge]] ed evadere oneri contributivi e il minimo salariale sindacale previsto dal rapporto da lavoro dipendente. Nella realtà la figura contrattuale testé delineata è stata abusivamente modificata nella sua applicazione per tramite di aziende e consulenti in cerca di facili soluzioni al vincolo di un rapporto di lavoro subordinato. Secondo prof. [[Michele Tiraboschi]], il contratto a progetto avrebbe dovuto proprio rimediare a quella distorsione, in campo di tutela dei lavoratori, generata dall'introduzione delle [[Contratto a progetto|CO.CO.CO.]] (collaborazioni coordinate e continuative). Esse, sovente, venivano utilizzate effettivamente per eludere gli obblighi normativi che disciplinano lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato. Di fatto non sono mancate, nella pratica, pratiche di trasformazione dei vecchi contratti di [[co.co.co.]] nei nuovi contratti [[co.co.pro]]. Secondo [[Giovanni Catania]] a ben leggere la norma si può intuire quanto questo aspetto sia lontano dalla volontà del legislatore e quindi abusivo; non sono mancate, infatti, diverse sentenze di merito sulla errata qualificazione di questi rapporti di lavoro, inquadrati come parasubordinati in luogo di effettivi rapporto di subordinazione.{{senza fonte}}