Giustizia amministrativa: differenze tra le versioni

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La tutela giurisdizionale è ripartita, ai sensi dell'articolo 113 Costituzione, fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale i ''[[Tribunale Amministrativo Regionale|tribunali amministrativi regionali]]'' (TAR) e il ''[[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]]''. In [[Sicilia]], oltre al TAR con sede a Palermo e sezione distaccata a Catania, vi è il ''[[Consiglio di giustizia amministrativa]]'' (CGA), organo previsto dallo [[Statuto speciale]] che svolge nell'isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato e che il D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, qualifica come sezione distaccata dello stesso.
 
Funzioni giurisdizionali amministrative con competenza per specifiche materie sono attribuite alla ''[[Corte dei conti]]'', ai ''[[Tribunale regionale delle acque pubbliche|tribunali regionali delle acque pubbliche]]'', al ''[[Tribunale superioreSuperiore delle acque pubbliche]]'', ai [[Tribunale militare|tribunali militari]], alla Corte militare di appello e alle ''[[commissione tributaria|commissioni tributarie]]'' provinciali e regionali, le quali ultime ovviamente non decidono solo su questioni di legittimità amministrativa, ma anche e soprattutto su diritti soggettivi, cioè su somme da versare o non versare alla pubblica amministrazione per tasse, imposte, tributi, interessi, sovratasse e penalità.
 
==Bibliografia==