Tribunale regionale delle acque pubbliche: differenze tra le versioni

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== Cenni storici ==
Il [[Tribunale]] delle Acque Pubbliche sorse come [[magistratura]] specializzata nella materia delle acque pubbliche, con il decreto legislativo luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, al cui art. 34, venne stabilita una competenza eterogenea relativa a controversie sulla demanialità delle acque, ai limiti dei loro corsi, alvei e sponde, alle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, ai ricorsi avverso i provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, e simili. Venne previsto un doppio binario tra diritti soggettivi e interessi legittimi: per i primi al fine di assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie che prima del 1916 erano attribuite ai tribunali ordinari, vennero istituiti otto tribunali regionali con gli artt. 65 e 66 del RD 9 ottobre 1919. n. 2161; per i secondi giudicava in un unico grado il [[Tribunale superioreSuperiore delle acque pubbliche]], che effettuava altresì l'appello dulle decisioni dei Tribunali regionali.
 
Nel [[1933]] in sede di riordino la normativa venne consolidata nel TU 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare gli artt. 138 e 139. Inoltre, lo stesso art. 138 predetto definì i Tribunali regionali quali Sezioni della [[Corte d'appello (Italia)|Corte di appello]], di tipo specializzato, costituite da magistrati della Corte di appello, a cui sono aggregati tre funzionari del [[Genio civile]].
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* '''Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari''': per i distretti delle Corti d'appello di Cagliari, Sassari (Sardegna).
 
Sulle loro decisioni decide in grado di appello il [[Tribunale superioreSuperiore delle acque pubbliche]].
 
== Proposte di riforma ==
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La struttura giudiziaria era prevista per situazioni aventi tanto diritti soggettivi che interessi legittimi quando ancora non erano stati previsti i giudici amministrativi (il [[TAR]]). Le sentenze della Corte costituzionale del 2002, come predetto, hanno poi reso chiara la sua posizione.
 
La giurisdizione speciale è stata più volte oggetto di tentativi di revisione: come il progetto di riforma presentato dalla Commissione Ferrati, nel 1973; dalla Commissione Palazzolo, nel 1990; il disegno di legge recante: "Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superioreSuperiore delle acque pubbliche" approvato dal Consiglio dei ministri del 6 settembre 2002, da parte del [[Governo Berlusconi II]]. Nessuno dei predetti tentativi è mai stato approdato in [[Parlamento della Repubblica Italiana|Parlamento]]. L'unico che sia discusso dall'assemblea legislativa è il decreto legge n. 251 dell'11 novembre 2002, recante ''Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia'', il capo I, articoli da 1 a 4, prevedendo l’abolizione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, non viene convertito in questa parte, ma solo per la restante. Solo con la legge 26 febbraio 2004 n. 45, relativa alla conversione in legge del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, si provvedeva a riformare gli artt. 139 e 140 del TU acque nel senso auspicato dalla Corte costituzionale: il collegio è integrato da tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del [[Ministro della Giustizia]] in conformità alla deliberazione del [[Consiglio superiore della magistratura]] su proposta del presidente della Corte di appello o del Presidente del Tribunale Superiore, a seconda del tribunale interessato. Viene modificata la struttura del collegio del Tribunale delle acque, che ora decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti ingegneri <ref><small>Cfr. il testo della legge 26 febbraio 2004 n. 45 [http://www.camera.it/parlam/leggi/elelenum.htm]</small></ref>.
 
== Note ==