Ius honorarium: differenze tra le versioni

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Il giurista romano [[Papiniano]] sintetizza felicemente queste esigenze in un brano conservatoci dal [[Digesto]]:
 
{{quote|Il ius pretorium è il diritto introdotto dai pretori al fine di aiutare, aggiungere, emendare (lo ius civile) per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori|D.1.1.7.1 Papinianus libro secundo definitionum|Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum|lingua=la}}
 
Sebbene gli editti dei pretori rivestirono un ruolo assai importante nella produzione del ''ius honorarium'', essi però non furono i soli editti emanati da magistrati capaci di generare questo tipo di ''ius''. La potestà di ''[[ius edicendi]]'', di emanare cioè editti, apparteneva anche ai presidi che governavano le province ed agli edili curuli. Il giurista romano [[Gaio]] lo ricorda in un brano delle sue [[Istituzioni di Gaio|Istituzioni]]: