Strage: differenze tra le versioni
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→Legislazione mondiale: -C; due parole e passa la paura |
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== Legislazione mondiale ==
=== Italia ===
Il [[codice penale italiano]] prevede il [[reato]] di strage all'art. 422, tra i [[delitto|delitti]] contro l'incolumità pubblica. La [[fattispecie]] criminosa descritta nell'articolo consiste nel compiere "atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità", "al fine di uccidere". Il delitto è punito con l'[[ergastolo]], se dal fatto deriva la morte di una o più persone; con la [[reclusione]] non inferiore a quindici anni negli altri casi (quindi, se, ad esempio, vi sono solo feriti o se la strage fallisce). Nel [[Codice penale italiano#Cenni storici|testo originario]] dell'articolo, se dal fatto derivava la morte di più persone, era comminata la [[pena capitale]].
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È pertanto classificato fra i reati a consumazione anticipata (ovvero d'attentato) e non è ammissibile il tentativo quale reato autonomo.
La competenza per materia appartiene alla [[Corte d'Assise]].
Se la strage, o anche solo il [[delitto tentato|tentativo]] di essa, è compiuta con il [[dolo specifico]] di attentare alla sicurezza dello Stato, si ricade nella previsione dell'art. 285 c.p. ([[Devastazione, saccheggio e strage]]).
==Note==
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