Legge Pinto: differenze tra le versioni

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== Storia ==
La norma nacque come ricorso straordinario in appello qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione. In tal modo, si introduce un nuovo ricorso interno, che i ricorrenti devono avviare prima di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Tuttavia le [[Corte d'Appello|Corti d'Appello]] inizialmente non hanno applicato i parametri della CEDU per la definizione dell'''irragionevole durata'' del processo, ma hanno chiesto ai ricorrenti la dimostrazione dell'aver subito un danno (cosa che, secondo l'art.6 CEDU, è incluso nel fatto stesso). Tali casi sono stati quindi ri-appellati alla Corte CEDU di Strasburgo per scorretta applicazione della Legge Pinto.
 
Tuttavia le [[Corte d'Appello|Corti d'Appello]] inizialmente non hanno applicato i parametri della CEDU per la definizione dell'''irragionevole durata'' del processo, ma hanno chiesto ai ricorrenti la dimostrazione dell'aver subito un danno (cosa che, secondo l'art.6 CEDU, è incluso nel fatto stesso). Tali casi sono stati quindi ri-appellati alla Corte CEDU di Strasburgo per scorretta applicazione della Legge Pinto.
Nel 2004 la [[Corte di Cassazione]] ha stabilito che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel decidere in casi relativi alla legge Pinto, senza poter richiedere la prova del danno subito dal ricorrente. La sentenza ''Brusco'' della CEDU ha infine statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per l'appello interno secondo la legge Pinto. La sentenza ''Brusco'' è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo.
 
Nel 2004 la [[Corte di Cassazione]] ha stabilito che i giudici nazionali devono applicare i criteri di Strasburgo nel decidere in casi relativi alla legge Pinto, senza poter richiedere la prova del danno subito dal ricorrente. La sentenza ''Brusco'' della CEDU ha infine statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per l'appello interno secondo la legge Pinto. La sentenza ''Brusco'' è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo.
 
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