Questione di fiducia: differenze tra le versioni

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In [[Italia]] la '''questione di fiducia''' è un istituto della forma di governo [[Parlamento|parlamentare]] riservato al [[Governo]], non previsto in [[Costituzione]], ma disciplinato dai [[Regolamenti parlamentari|regolamenti interni]] della [[Camera dei deputati|Camera]]<ref name="camera">[http://nuovo.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1069&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20116 art. 116 del regolamento della camera]</ref> e, in modo più succinto, del [[Senato della Repubblica|Senato]]<ref name="senato">[http://www.senato.it/1044?articolo=1165&sezione=159 art. 161 regolamento del Senato]</ref> nonché dalla legge n. 400/1988.
 
Benché il regolamento della Camera sia molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia<ref> Lo esclude solo per ciò che attiene al regolamento interno delle Camere, modifiche del Regolamento, sanzioni disciplinari e gli argomenti per i quali il Regolamento preveda votazione per alzata di mano o per scrutinio segreto, inchieste parlamentari, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni</ref>, la dottrina vi aggiunge senz'altro almeno un altro caso, quello della revisione costituzionale<ref>v. Giampiero Buonomo, [https://www.academia.edu/10805807/Revisione_costituzionale_e_rapporto_di_fiducia Le due maggioranze], in Mondoperaio, 6/2014.</ref>.
 
==Ratio dell'istituto==