Assegni di mantenimento: differenze tra le versioni

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Gli '''''alimenti''''' sono, in generale, le prestazioni di assistenza materiale dovute per [[legge]] alla persona che si trovi in stato di bisogno economico, anche se per propria colpa. Tali prestazioni rientrano tra gli obblighi di [[solidarietà]] familiare (nell'ordinamento italiano, <abbr title="articoli">artt.</abbr> 433 e <abbr title="seguenti">ss.</abbr> del [[Codice civile italiano|codice civile]]).
 
Secondo la norma civile, sono tenuti all'obbligazione alimentare, nell'ordine, i seguenti soggetti:
 
* il coniuge (quando non sussiste l'obbligo di mantenimento ovvero il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell'assegno di divorzio);
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* i suoceri;
* i fratelli e le sorelle germani;
* i fratelli e le sorelle unilaterali.
 
L'obbligo di corrispondere gli alimenti spetta al soggetto che si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato. Nell'ipotesi in cui vi siano più persone nello stesso grado, tale obbligo si divide in proporzione delle loro condizioni economiche.
 
Sono inoltre tenuti all'obbligazione alimentare i seguenti soggetti:
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L'obbligo di solidarietà verso l'altro coniuge decade nel caso di tentato [[uxoricidio]] o di separazione di fatto non legale, come nella fattispecie di abbandono del tetto coniugale.
 
L'obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori sussiste verso tutti i figli naturali (Costituzione, art. 29), anche a seguito di concepimento con dolo o colpa grave per mancata adozione (ed eventuale inganno del ''partner'') delle misure contraccettive da parte della donna.
 
Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l'art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l'assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. È sufficiente una delle due condizioni: per cui l'assenza di adeguati mezzi economici motiva l'assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario.<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/wp-content/uploads/Manuale_Guida_Breve_Separazione_Divorzio.pdf |titolo= Guida Breve per la separazione ed il divorzio con il Gratuito Patrocinio, pubblicazione in Creative Commons |accesso=31-08-2013}}</ref>
 
L'assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato:
 
* è deducibile dal reddito imponibile (per chi lo paga);
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== Collegamenti esterni ==
*[http://www.intrage.it/rubriche/famiglia/diritto/assegno_mantenimento/index.shtml L'assegno di mantenimento del coniuge] (da intrage.it)
*[{{cita web|http://www.consulenza-legale-online.it/blog/focus-assegno-mantenimento-coniuge/ |Importi Assegno Mantenimento Separazione, Statistiche]}}
{{portale|diritto}}
 
[[Categoria:Diritto di famiglia]]