Pegno: differenze tra le versioni

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Il pegno poteva costituirsi, oltre che con la normale ''traditio rei'', anche con ''[[stipulatio]]'' o con ''[[pactum]]''; in quest'ultimo caso, mancando la ''traditio rei'', il ''pignus'' fu detto ''conventum'' (cioè convenzionale) e finì col confondersi con l'[[ipoteca]].<br />
Oggetto del pegno potevano essere tutte le cose suscettibili di essere comprate e vendute (''[[res mancipi]]''): ma i cosiddetti ''[[iura praediorum urbanorum]]'' non erano né pignorabili né ipotecabili, mentre lo erano il ''[[vectigal]]'' e la ''[[superficies]]'', nonché le servitù rustiche.<br />
Il crditorecreditore pignoratizio aveva lo ''ius possidendi'', cioè il diritto di possedere; ma tale possesso non dava titolo per l'[[usucapione]] né per l'[[uso (diritto)|uso]] della cosa. Anzi, se distraeva la cosa pignorata, era perseguibile con l'''[[actio furti]]''.<br />
Il creditore aveva anche lo ''ius distrahendi'', cioè il potere di vendere la cosa e soddisfarsi sul ricavato, previo avviso al debitore (''denunciatio'').<br />
Il debitore non poteva pregiudicare la posizione del creditore né vendendo la cosa, né donandola, né facendone [[legato (diritto)|legato]], né [[fedecommesso]]. Inoltre, gli era concessa un'azione (''actio pigneraticia directa'') per ottenere la restituzione del pegno, una volta [[adempimento|adempiuta]] l'[[Obbligazione (diritto)|obbligazione]] principale.<br />