Denominazione di origine protetta: differenze tra le versioni

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{{Citazione|[...] Si intende per ''«denominazione d'origine»'', il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.|Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del [[regolamento dell'Unione europea|regolamento UE]] n. 510/2006<ref>[http://www.trueitalianfood.it/uploaded/reg_510_2006.pdf REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origined'origine dei prodotti agricoli e alimentari]</ref>}}
[[File:Dop it.gif|thumb|right|Il marchio DOP]]
La '''denominazione di origine protetta''', meglio nota con l'acronimo '''DOP''', è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'[[Unione europea]] agli [[Prodotti alimentari tipici|alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti]].
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Ai sensi dell'art. 4, par. 1, del [[Regolamento dell'Unione Europea|regolamento (CE)]] n. 510/2006, ''«per beneficiare di una denominazione d'origine protetta, un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare»''.
 
Ai sensi dell'art. 5, ''«la domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazioneun'associazione»''.
 
Il secondo periodo dell'art. 5 fornisce la definizione di ''«associazione»'', stabilendo che ''«Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una [[persona fisica]] o [[Persona giuridica|giuridica]] può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articoloall'articolo 16, lettera c) [del regolamento (CE) n. 510/2006]»''.
 
L'associazione può presentare la domanda di registrazione solo per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce od elabora. La domanda di registrazione della DOP è inviata allo [[Stati membri dell'Unione europea|Stato membro]] sul cui territorio è situata la zona geografica.
 
La domanda di registrazione comprende il nome e l'indirizzo dell’associazionedell'associazione richiedente, il disciplinare previsto dall'art. 4, il ''«documento unico»'' recante gli elementi principali del disciplinare e la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.
 
Lo Stato membro esamina la domanda di registrazione per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regolamento. Qualora si ritenga che i requisiti del regolamento siano soddisfatti, lo Stato adotta una decisione favorevole e trasmette alla [[Commissione europea]] la documentazione per la decisione definitiva.