Affido familiare: differenze tra le versioni
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{{F|diritti dei minori|data=settembre 2011}}
L''''affido familiare''' è un'istituzione dell'ordinamento civile italiano che si basa su un provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a [[minori fuori famiglia|ragazzi]] fino ai diciotto anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Grazie all'affido, il [[Minori fuori famiglia|minore]] viene accolto presso una [[famiglia (società)|famiglia]] che ne fa richiesta o ove ciò non sia possibile è consentito
In Italia l'affidamento è disciplinato dalla ''Legge n. 184 del 4 maggio 1983'' che è stata poi modificata dalla ''Legge n. 149 del 28 marzo 2001''.
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==Compiti della famiglia affidataria==
La famiglia affidataria avrà quindi il compito di assicurargli il mantenimento,
==Cause della decisione di affido==
I motivi per cui viene generalmente adottato questo provvedimento sono diversi. In generale viene richiesto
==I protagonisti dell'affidamento (le relazioni)==
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*'''il minore''', un bambino dai primi anni di nascita fino ai diciotto anni;
*'''la famiglia
*'''la famiglia affidataria''', qualunque persona che, singolarmente o in coppia, a una valutazione tecnica psicosociale risulti in grado di accudire, educare e mantenere un minore rispondendo a tutte le caratteristiche richieste per una famiglia affidataria come la disponibilità nella collaborazione con le istituzioni, un forte temperamento nel tollerare le diverse situazioni problematiche, solidarietà verso altre [[etnie]] e culture sociali.
*'''la comunità di assistenza pubblica o privata''', un [[comunità di accoglienza|istituto]] che si occupa dell'accoglienza del minore e mette in atto interventi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia.
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Gli attori indiretti sono:
*'''i Servizi Territoriali''' esprimono una diagnosi psicosociale approfondita della situazione familiare, anche reperendo da altre fonti eventuali elementi di conoscenza. La diagnosi controlla le condizioni di rischio nello sviluppo del minore, le capacità genitoriali attuali e quelle potenzialmente sviluppabili della coppia, il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli. Successivamente formulano una proposta di progetto mirato in cui sono specificati gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Alla fine prevedono un possibile abbinamento avendo già individuato le caratteristiche necessarie di una famiglia affidataria espresse secondo una scala di priorità. Il loro compito segue lo svolgimento
*'''i Servizi Affidi''' nella [[comunità]], contribuiscono a creare una cultura
*'''
Sul territorio nazionale le competenze dei Servizi Territoriali e dei Servizi Affidi sono realizzate attraverso organizzazioni e strutture differenti corrispondenti alle diverse necessità, possibilità territoriali o amministrative. Per dare inizio a un percorso di affido il rapporto ''minore - famiglia
Questa fase avvia due relazioni a livello istituzionale: la relazione ''Servizi Territoriali - Autorità Giudiziaria'' e quella ''Servizi Territoriali - Servizi Affidi''. La prima vede coinvolto, nella fase di identificazione del bisogno, il [[giudice|Giudice Tutelare]] quando la relazione ''Servizi Territoriali - famiglia
==Come si diventa affidatari==
Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia coppie coniugate con figli o senza, sia persone non coniugate. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato né di reddito. Vi sono dunque altri tipi di requisiti essenziali che si possono riassumere in:
* uno spazio nella propria [[vita]] e nella propria casa per accogliere
* la disponibilità affettiva e le capacità [[Educazione|educative]] per accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo senza la pretesa di cambiarlo ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
* la consapevolezza della presenza e
Per chiunque voglia avere informazioni e avere un minore affidato a esso, occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza e offrire la propria disponibilità e il proprio desiderio nel far parte di questo progetto. I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie o con le singole persone disposte e disponibili all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e l'idoneità di tali persone e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali, affettive e materiali. In questo modo s'incomincia a intraprendere un percorso di preparazione, che si conclude con
==I diritti==
* '''il bambino''' ha diritto a essere ascoltato, informato e preparato prima di procedere per
* '''la famiglia affidataria''' ha diritto a essere informata sulle finalità
* '''la famiglia
==Tipologie di affidamento==
* '''a lungo termine''', fino a due anni, ma può essere prorogato dal [[Tribunale minorile|Tribunale per i Minori]] qualora la sospensione
*'''a medio termine''' entro 18 mesi, sempre in riferimento alle difficoltà della famiglia di origine;
* '''a breve termine''', per qualche mese (6/8);
* '''a tempo parziale''', è una particolare forma di affidamento a carattere preventivo e di sostegno, che può riguardare alcune ore del giorno, i fine settimana, brevi periodi di vacanza, secondo un progetto elaborato a favore del bambino, qualora i genitori naturali non siano in grado di occuparsene a tempo pieno. In questi casi la famiglia affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. Aiutare un bambino con
== Caratteristiche dell'affido ==
La legge italiana
* '''con il consenso dei genitori''', viene appunto chiamato ''affido consensuale'', ed è disposto con un atto amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati ed è reso esecutivo dal [[giudice|Giudice Tutelare]];
* '''con un provvedimento del [[Tribunale minorile|Tribunale per i Minori]]''', viene chiamato ''affido giudiziale'' attuato dai Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati, prescindendo dal consenso dei genitori.
* '''affido a familiari''', nel caso in cui gli affidatari siano familiari entro il quarto grado di parentela;
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* '''inserimento in [[comunità di accoglienza]]''' nel caso in cui non sia possibile inserire il minore in una famiglia.
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[[Attività istruttoria|L’istruttoria]] consiste in alcuni colloqui con [[Assistente sociale|l’assistente sociale]] e lo [[psicologo]], e in una visita domiciliare. La finalità
* dare informazioni
* conoscere la composizione del nucleo familiare (età dei componenti, attività lavorativa, abitazione…), del nucleo parentale e del contesto socio-ambientale in cui il minore potrebbe essere inserito;
* conoscere e approfondire gli aspetti individuali e le caratteristiche essenziali delle relazioni familiari e delle motivazioni
* stabilire le caratteristiche del bambino che potrebbe essere proposto per
== Differenze tra affido e adozione ==
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