Udienza preliminare: differenze tra le versioni
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Regolata dagli articoli 416 e seguenti del [[codice di procedura penale]], l'udienza è preceduta dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria del '''G.I.P''', cui segue per decreto, entro 5 giorni, la fissazione della data dell'udienza stessa, la quale non può superare il limite di trenta giorni da quella del deposito e si svolge in [[camera di consiglio]], alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; entro il termine di 10 giorni dall'udienza deve essere notificato l'avviso di udienza alle parti e devono formalizzarsi gli atti introduttivi dell'udienza. Può essere pronunciato decreto di rinvio a giudizio o [[sentenza]] di non luogo a procedere. Almeno 3 giorni prima della data fissata per l'udienza, l'imputato può chiedere che si proceda con [[giudizio immediato]].
Almeno 10 giorni prima
===Costituzione delle parti===
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Il nuovo sistema introdotto nel 2014
A seguito di varie condanne da parte della Corte di Strasburgo, con la Legge 28/4/2014, n. 67, il legislatore ha eliminato l'istituto della contumacia.
Con la nuova normativa, quando la notificazione
Solo per
===Discussione===
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