Teleamministrazione: differenze tra le versioni
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# possibilità di atti in forma elettronica;
# obbligo della forma elettronica, salvo rare eccezioni.
Il passaggio alla fase 2 va fatto risalire in Italia all'art. 15, comma, 2 l. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. [[leggi Bassanini|legge Bassanini 1]]: prevede il valore giuridico dei documenti informatici, rinviando al regolamento per i criteri di autenticazione); la CEE intervenne più tardi con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE (recepita con d. lg. 23 gennaio 2002, n. 10), che obbliga gli Stati membri a conferire valore giuridico ai documenti informatici; importante sottolineare che questa direttiva, all'art. 5, mentre obbliga gli Stati a dare valore giuridico ai documenti forniti di firma digitale (non è nominata, ma ne sono descritte le caratteristiche), impone anche di non rifiutare aprioristicamente i documenti informatici e quindi
Il passaggio alla fase 3 è perentoriamente previsto dall'art. 40 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale (CAD), rubricato "Formazione di documenti informatici", così formulato: "1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Le eccezioni sono rarissime: comma 3: Con apposito regolamento ………, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere" (si pensi, ad esempio, alle dimissioni di un Presidente della Repubblica).
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