Prove costituende: differenze tra le versioni

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{{quote|2=[http://it.wikisource.org/wiki/Codice_Civile_-_Libro_Sesto/Titolo_II#Capo_V:_Della_confessione Art. 2730 c.c. - Nozione]|1= La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione è giudiziale o stragiudiziale.}}
 
La [[confessione]] giudiziale orale confessoria è uno degli aspetti in cui opera la confessione, e viene fatta direttamente in udienza, basta semplicemente analizzare il contenuto in quanto viene formata già provata, essendo davanti al giudice (c.d. ''[[probatio probata]]'').
Al contrario la confessione stragiudiziale deve essere provata sia nel contenuto che nel suo effettivo accadimento, con testimonianza (se possibile) in caso di confessione orale, o con documento se scritta.
 
Oggetto della confessione può essere solo uno o più fatti della causa. L'autore invece può essere soltanto la parte, e personalmente, dato che una confessione del difensore ha valore soltanto come ammissione.
 
La confessione ha un'efficacia, almeno di regola, simile alla [[prova legale]] e vincola il giudice all'apprezzamento, salvo, però, che non verta su fatti relativi a diritti non disponibili. Questo nel caso di confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla controparte, mentre negli altri casi (fatta ad un terzo o in un testamento), è liberamente valutabile dal giudice.
Deve essere, ovviamente, fatta da persona capace relativamente ai diritti oggetto della confessione stessa.
 
La confessione giudiziale, ex art.228 {{cpc}}, può essere fatta spontaneamente o provocata da un [[interrogatorio formale]].
 
 
===Giuramento===