Guardia Nazionale Repubblicana: differenze tra le versioni

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|Nome= Guardia Nazionale Repubblicana
|Immagine= GNR.svg
|Didascalia= Fregio da berretto<ref>P.Marzetti, Uniformi e Distintivi dell'Esercito Italiano 1933-1945, Albertelli Editore, Parma 1981.</ref>
|Attiva= [[1943]]-[[1945]]
|Nazione= {{RSI}}
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*Guardia Nazionale Repubblicana Stradale
|Descrizione_reparti_dipendenti=
|Guarnigione=[[Roma]]<ref>fino al novembre 1943.</ref>, poi [[Brescia]]
|Motto=
|Battaglie=
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|Descrizione_simbolo=
}}
La '''Guardia Nazionale Repubblicana''' (GNR) fu una forza armata (poi arma) istituita in [[Italia]] dal governo [[Repubblica Sociale Italiana|fascista repubblicano]] l'8 dicembre 1943<ref>Il decreto definitivo è stato emesso il 24 dicembre (cfr Giorgio Pisanò, ''Gli ultimi in Grigioverde'', p. 1736) e retrodatato al 20 novembre dello stesso anno (Cfr. Carlo Cucut, ''Le Forze Armate della RSI'', p. 170).</ref> «con compiti di polizia interna e militare»<ref>Decreto Legislativo del Duce n. 913 e 921, rispettivamente del 24 e del 18 dicembre 1943.</ref>. Essa nacque per volere di [[Renato Ricci]] (ex-presidente dell'[[Opera Nazionale Balilla]] poi convertita nella [[Gioventù Italiana del Littorio]]). La GNR era progettata per sostituire e inglobare i [[Arma dei Carabinieri|Reali Carabinieri]], la MVSN (con i [[Battaglioni M]] e le sue milizie speciali: ferroviaria, portuale, etc.) e la [[Polizia dell'Africa Italiana]] (PAI), per prendere il loro posto sul territorio della [[Repubblica Sociale Italiana|RSI]]<ref>Nell'uniforme turchina dei Carabinieri il passaggio nella GNR si limitò ad essere simboleggiato dall'asportazione delle stellette delle regie Forze Armate dai loro alamari.</ref> Organici alla GNR erano i cinque reggimenti di Milizia Difesa Territoriale in Venezia Giulia e le [[Fiamme Bianche]] in cui erano inquadrati gli adolescenti (per le leggi in vigore all'ora) dai 14 ai 18 anni (fino al 25 luglio 43 gli appartenenti a questa fascia di età erano inquadrati negli avanguardisti nell'ambito della GIL). Nel 1944 i reparti autonomi furono inquadrati in una divisione antiparacadutisti e contraerea - la ''[[divisione Etna]]'' - composta anche con reclute giovanissime.
 
La GNR era destinata teoricamente ai compiti propri dei Carabinieri (ordine pubblico e controllo del territorio) e della Milizia (nelle sue varie specialità), ma in realtà prese parte soprattutto alla lotta repressiva contro le forze partigiane della [[Resistenza italiana]], partecipando a rastrellamenti e devastazioni accanto alle formazioni tedesche. Alcuni suoi reparti furono utilizzati, sotto comando tedesco, al fronte contro gli Alleati. Svolse anche un ruolo di ordine pubblico contro il banditismo che era diffuso nei territori occupati dell'Italia centrale e settentrionale.
 
Durante le operazioni di repressione contro i reparti partigiani fu protagonista di rappresaglie contro la popolazione civile, tra i quali l'[[eccidio di Montemaggio]], quello di [[Eccidio di Scalvaia|Scalvaia]] e quello di [[Eccidio di Maiano Lavacchio|Maiano Lavacchio]], oltre a cooperare con le forze armate tedesche in molteplici casi, come nella strage di Vallucciole e [[Stia]]<ref>[http://oggilaparola.altervista.org/materiali/Vallucciole.pdf La strage di Vallucciole e Stia].</ref>
 
== La nascita della Guardia Nazionale Repubblicana ==
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L'indebolimento della GNR non fu solo sul piano numerico ma anche su quello del controllo del territorio: la maggior parte dei presidi territoriali furono sciolti perché presidiati in precedenza da carabinieri ora alla macchia o in Germania. Dal settembre [[1944]], quindi, la [[Repubblica Sociale Italiana]] di fatto non controllava più il territorio in modo radicato ed efficace.
Con gli effettivi risultanti dallo scioglimento dei presidi si poté tuttavia procedere alla profonda riorganizzazione della GNR, tramite<ref>Le Forze Armate della RSI - Pier Paolo Battistelli, Andrea Molinari, p.122.</ref> potenziamento dei reparti territoriali veri e propri, mentre si sopprimevano le scuole ufficiali e sottufficiali.
Già in precedenza la Guardia Giovanile Repubblicana era stata rinominata in Guardia Giovanile Legionaria, con la trasformazione in battaglioni d'assalto delle legioni e dei centri d'addestramento.
 
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La Divisione Etna assorbì, in seguito, nove dei battaglioni d'assalto giovanili (destinati alla contraerea) e in ottobre cinque reparti operativi, quattro battaglioni d'assalto ed il [[battaglione paracadutisti "Mazzarino"]].
Gli unici reparti autonomi rimasero la Legione M [[Guardia del Duce]], la [[Legione Tagliamento]] [[Battaglioni M|Battaglione M]], il Gruppo corazzato "Leonessa" e la Legione [[Carmelo Borg Pisani]]<ref>Le Forze Armate della RSI - Pier Paolo Battistelli, Andrea Molinari, p.123.</ref>.
 
[[File:GNR.jpg|thumb|Un'autoblinda della Guardia Nazionale Repubblicana, decorata con il caratteristico motto fascista "[[Motti dannunziani|Me ne frego]]"]]
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I vari reparti sciolsero tra il 28 aprile e il 5 maggio 1945.
 
Alla fine del conflitto diverse centinaia di appartenenti alla GNR furono uccisi dalle forze partigiane nel confuso e violento periodo subito successivo al crollo della Repubblica di Salò<ref>Secondo Giorgio Pisanò i caduti della GNR assommerebbero complessivamente a 6660 fra morti in combattimento e uccisi dopo la fine della guerra. Cfr. op. cit. pp. varie. L'ultimo caduto (n. 6660) è a p. 2267.</ref>.
 
== Gradi e insegne di grado ==
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Con la fine della guerra le truppe italiane combattenti al servizio della R.S.I. vennero considerate formate da cittadini italiani militarmente inquadrati che avevano prestato "aiuto militare al nemico" o "aiuto al nemico nei suoi disegni politici" e pertanto responsabili di reati punibili ai sensi del vigente Codice di procedura militare di guerra: con ciò escludendo che tali cittadini potessero essere considerati militari belligeranti, in quanto da considerare piuttosto ribelli nei confronti dello Stato legittimo costituito dal [[Regno del Sud]], rappresentante la continuità legale dello Stato italiano e come tale riconosciuto all'epoca, oltre che dai paesi Alleati, anche dalla totalità delle nazioni neutrali.<ref>Art. 5 del Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 (sostitutivo di precedente Regio decreto legislativo 26 maggio 1944 n. 134), che punisce a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra chiunque abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto e di assistenza a essa prestata. In particolare si può citare la sentenza nella massima sede giuridica ammessa nel nostro ordinamento, la risoluzione di un conflitto di giurisdizione, ad opera delle Sezioni Unite penali, che il 7 luglio 1945 (presidente e relatore Aloisi, p.g. con conclusioni conformi Lattanzi), si pronunciarono in senso nettamente contrario al riconoscimento della "belligeranza" delle forze armate fasciste repubblicane.</ref>.
 
Il 7 febbraio [[1946]], la [[Corte di cassazione]] proscioglie da ogni addebito, in blocco, gli ufficiali superiori della Guardia nazio­nale repubblicana accusati come [[Camicie Nere|camicie nere,]] stabilendo che “sono formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari le squadre d'azione di camicie ne­re (brigate nere) che, giusta decreto istitutivo, rappresentavano la ‘struttura politico-militare del partito', e non già le forma­zioni della Guardia nazionale repubblicana, modellata sull'ordinamento dell'Arma dei Regi Carabinieri”.<ref>http://www.archivioguerrapolitica.org/?tag=gnr-guardia-nazionale-repubblicana.</ref>
 
La condizione dei combattenti della RSI venne sanzionata con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. La [[Corte di Cassazione]], anche a Sezioni Unite, ha sempre in tale senso ritenuto legittime una lunga serie di condanne per i delitti di aiuto militare al nemico (art. 51 C. p. mil. guerra) e di aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58).
 
Infine, con la sentenza del 26 aprile [[1954]] n. 747, il Tribunale supremo militare “riconosceva ai soldati della Repubblica sociale italiana (RSI) la qualifica di militari combattenti”, negandola viceversa ai [[partigiani]] (i quali peraltro in quanto appartenenti al [[Corpo volontari della libertà|Corpo Volontari della Libertà]] risultano formalmente inquadrati nelle forze armate italiane<ref>[http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958;285 Legge del 21 marzo 1958, n. 285 (Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà)].</ref>).
 
=== Proposte di legge ===