Vescovo emerito: differenze tra le versioni

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{{citazione|Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all'ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tutte le circostanze.|Art. 401, §1}}
{{citazione|Il Vescovo diocesano che per infermità o altra grave causa risultasse meno idoneo all'adempimento del suo ufficio, è vivamente invitato a presentare la rinuncia all'ufficio.|Art. 401, §2}}
 
Queste disposizioni, che non sono obbligatorie (''il vescovo... è invitato''), estese anche ai vescovi delle [[Chiese sui iuris]]<ref>[[Codice dei canoni delle Chiese orientali]], art. 210-211.</ref>, sono state ribadite da [[papa Francesco]] nel ''Rescritto sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia'' del 5 novembre [[2014]].<ref>[https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/11/05/0821/01739.html ''Rescriptum ex audientia Ss.mi''], art. 1.</ref>
 
Ciò vale anche per i prelati preposti ai Dicasteri della [[Curia Romana]] ed a tutti gli altri organismi permanenti della [[Santa Sede]] e della [[Città del Vaticano]].<ref>[https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19701120_ingravescentem.html Lettera apostolica in forma di Motu Proprio ''Ingravescentem Aetatem'' del Sommo Pontefice Paolo VI con la quale viene definita l'età dei cardinali in relazione al loro ufficio]</ref>