Vescovo emerito: differenze tra le versioni

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Il Codice di diritto canonico ha introdotto nella normativa della Chiesa cattolica il titolo di "vescovo emerito", assegnato a quei vescovi la cui rinuncia viene accettata dal [[Sommo Pontefice]]:
{{citazione|Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi...|Art. 402, §1}}
 
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Il titolo è ribadito anche dal "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi", del 22 febbraio [[2004]], dove è specificato che «dal momento in cui viene pubblicata l'accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il Vescovo diocesano assume, ipso iure, il titolo di Vescovo emerito della diocesi».<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_it.html#Capitolo%20IX Direttorio...], nº 225.</ref>
Ciò vale anche per i prelati preposti ai Dicasteri della [[Curia romana]] ed a tutti gli altri organismi permanenti della [[Santa Sede]] e della [[Città del Vaticano]].<ref>[[Motu proprio]] ''[[Ingravescentem Aetatem]]'', [https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19701120_ingravescentem.html art. I].</ref> -->
 
==Documenti pontifici sui vescovi emeriti==