Interpretazione giuridica: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto positivo]] italiano, essa è regolata dall'articolo 12 delle [[disposizioni sulla legge in generale|preleggi]], il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore".
 
A tal uopo, si parla di [[interpretazione letterale]] quando, alla lettura della norma, si attribuisce ad ogni parola della stessa il significato preciso che scaturisce dalla presenza di quella parola in tale contesto, giungendo quindi alla comprensione letterale della norma giuridica. Un significato più ampio si può avere quando l'interprete della disposizione normativa provvede alla [[interpretazione logica]], ovvero all'analisi della disposizione in base alla ratio (la ragione pratica) da cui tale norma è scaturita: si guarda, quindi, al risultato pratico della norma, che in contesti differenti ha ragioni differenti: la regola "è vietato sporgersi" ha un risultato pratico diverso a seconda che la si ritrovi in cima ad un terrazzo panoramico di un palazzo o vicino a un finestrino di un treno; nel primo caso, si vuole impedire che qualcuno, sporgendosi, precipiti dal terrazzo, mentre nel secondo caso si vuole evitare che una delle parti del corpo giunga in collisione con un palo o un treno proveniente dalla parte opposta, con ovvie conseguenze.
 
L'interpretazione si distingue anche in: