Potenza fiscale: differenze tra le versioni

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{{L|trasporti|aprile 2016|La voce parla solo della potenza fiscale nell'ordinamento italiano, quando invece è un concetto presente in altri paesi come Francia, Belgio e Svizzera (si veda [[:fr:Cheval fiscal]])}}
La '''potenza fiscale''' dei motori a ciclo Otto o a ciclo Diesel a quattro tempi installati sugli autoveicoli e sugli autoscafi è contrariamente al nome un indice solo di [[cilindrata]], come ultimamente stabilito dalla formula indicata nell'art. 9-ter del [[Decreto legge|D.L]] n. 691/1976, convertito con modificazioni dalla Legge n. 786/1976.
Per i motori a ciclo Otto e per i motori a ciclo Diesel a due tempi, i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1,4, come stabilito dall'art. 3, punto 2 del D.P.R. n. 39/1953. Il D.P.R. citato contiene anche le formule per il calcolo nel caso di altri tipi di motore (motori a ciclo diverso dal ciclo Otto e dal ciclo Diesel, motori a vapore, motori elettrici).