Somministrazione di lavoro: differenze tra le versioni

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La Suprema Corte (Sentenza n. 2583 del [[1984]]) ha dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione al di fuori degli ambiti espressamente previsti dalla legge. In altre parole, la somministrazione deve essere una tipologia contrattuale regolamentata (come è), e non può essere oggetto di contrattazione libera.
 
Lo stesso D. Lgs. 276/2003 ribadisce tale divieto. Fuori dalle regole dettate tanto al riguardo del soggetto legittimato ad offrire il servizio (l'agenzia) che, come visto, deve essere dotata di specifica autorizzazione ministeriale, quanto rispetto a determinati presupposti del contratto (forma scritta, rispetto della causale - nella somministrazione a termine - o dei casi - nello staff leasing - salve le eccezioni previste, assenza di divieti, presenza di specifici riferimenti contrattuali) la somministrazione di lavoro è vietata e definita come nulla o irregolare. L'art. 28, inoltre, definisce la somministrazione come "fraudolenta" qualora posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Nei casi di accertata nullità, irregolarità e fraudolenza, il rapporto lavorativo si ricostituisce in capo al soggetto utilizzatore. Infine, l'art. 29 del d.lgs. 276/2003 (rubricato sotto il titolo "appalto e distacco") definisce i criteri distintivi dell'[[appalto]] rispetto alla somministrazione di lavoro, in ragione della titolarità e responsabilità in capo all'appaltatore (a differenza del somministratore di manodopera) dell'organizzazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del contratto oltre al relativo rischio d'impresa.
 
In questo senso, il corrispettivo della prestazione non può essere determinato in base al monte-ore lavorate, ma "a corpo" in base al risultato, essendo il primo caso una chiara dimostrazione che l'organizzazione e il potere direttivo sulle risorse umane coinvolte nell'appalto è esercitato in realtà dall'appaltatore pagante -e non dall'appaltante o dall'intermediario-, e sottende un rapporto di lavoro dipendente.
 
==Criticità==