Azione di responsabilità: differenze tra le versioni

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L''''azione di responsabilità''', in termini ''generali'', è l'[[azione legale]] che consente di far valere in giudizio le inadempienze dei doveri imposti, per legge o per statuto, ai soggetti con compiti di amministrazione o di controllo all'interno di [[società di capitali]] o di [[società cooperativa|società cooperative]].
 
L'ordinamento italiano disciplina l'azione di responsabilità con riferimento alla [[società per azioni]], ma la disciplina può essere estesa, in quanto compatibile, alle altre società di capitali.
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*i membri degli organi di amministrazione:
:*nel sistema tradizionale e nel [[sistema monistico]], i membri del [[consiglio di amministrazione]];
:*nel [[sistema dualistico]], i membri del [[consiglio di gestione]];
*i membri degli organi di controllo:
:*nel sistema tradizionale, i membri del [[collegio sindacale]] (o sindaco unico);
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L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
 
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno il 20% del [[Capitale sociale (economia)|capitale sociale]]; in questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
 
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, a condizione che:
*la [[rinuncia (diritto)|rinunzia]] e la [[Transazione (economia)|transazione]] siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea; e
*nelle società non [[mercato regolamentato|quotate]], non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale;
*nelle società quotate, almeno il 5% del capitale sociale, o la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.
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== Norme speciali relative alle banche ==
=== Banche in regime di amministrazione straordinaria ===
Ex art. 72, comma 5, del [[Testo Unicounico Bancariodelle leggi in materia bancaria e creditizia|TUB]], l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della [[Banca d'Italia]]. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
 
=== Banche soggette a programma di risoluzione ===