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In [[diritto]] la '''detenzione''' rappresenta la materiale disponibilità di una cosa. Nel codice civile italiano, è definito all'articolo 1140.
 
Essa è una situazione di fatto ben diversa dal [[possesso]], che è definito all'articolo 1140 del codice civile italiano, e che viene inteso quale [[potere]] sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente alla [[proprietà]] o un altro [[diritto reale]]. Nel caso del possesso, infatti, non si riconosce ad altri un diritto sulla cosa. Nella detenzione questo avviene, e risulta quindi essere situazione ben diversa. Infatti si può mantenere il possesso della cosa in modo diretto anche attraverso un'altra persona, che la detiene.
 
Per fare un esempio pratico, se Tizio presto la sua automobile a Caio, questi non ne diventa il possessore, ma solo un detentore. Il possesso è ancora in mano di Tizio proprio per mezzo di Caio. Se Caio, invece, non riconosce che l'auto è di proprietà di Tizio, allora ne diventa possessore mediante l'uso (risulta ovvio che Tizio potrà rifarsi in giudizio su Caio).