Procedimento in contumacia: differenze tra le versioni

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{{F|diritto|luglio 2016}}{{L|diritto|luglio 2016|motivo=Perché è limitato al solo ordinamento giuridico italiano?! <small>([[Contumacia]] è una voce generale, almeno in teoria, che rimanda a questa come approfondimento per il caso italiano, ma perché dovrebbe essere così?)</small>}}{{C|Vedere discussione (limitato al diritto civile?)|diritto|luglio 2016}}
 
Il '''procedimento in contumacia''' o '''processo contumaciale''' è un tipo di svolgimento del [[processo civile]] in [[Italia]] (la dottrina lo considera uno ''svolgimento anomalo'' o una ''vicenda anormale''<ref>Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.</ref> del medesimo) che consegue alla mancata [[costituzione in giudizio|costituzione]] di una delle parti. Esso è disciplinato dal Libro II, Titolo I, Capo VI del [[codice di procedura civile]] (artt. 290-294).
 
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==Svolgimento del processo in contumacia==
Dal momento in cui la contumacia è dichiarata, il processo si svolge normalmente, ma le norme degli artt. 292-294 impongono una serie di [[Garanzia|garanzie]] in favore della parte contumace.
 
Queste garanzie riguardano anzitutto il compimento di atti le cui conseguenze sono particolarmente gravi (ammissione dell'[[interrogatorio]] o del [[giuramento]], [[Comparsa (diritto)|comparse]] contenenti [[domanda (diritto)|domande]] nuove o [[domanda riconvenzionale|riconvenzionali]], [[sentenza|sentenze]]), che la legge impone di notificare personalmente. L'elenco di questi atti è tassativo.
 
Inoltre, al contumace viene consentito di entrare nel processo costituendosi tardivamente, fino al momento della rimessione della causa al [[tribunale|collegio]]. In questo caso, il contumace può disconoscere le [[scrittura privata|scritture private]] prodotte contro di lui, ed eccezionalmente chiedere al giudice di essere [[rimessione in termini|rimesso in termini]] per il compimento di alcuni atti. Deve però dimostrare di non essersi costituito a causa della nullità della citazione, della notificazione di essa o di altra causa a lui non imputabile.