Corte internazionale di giustizia: differenze tra le versioni

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delle Nazioni Unite la dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte
internazionale di giustizia, prevista dall’art. 36, par. 2, dello Statuto della
stessa Corte<ref>Maria Irene Papa, ''La dichiarazione italiana di accettazione della competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia: profili problematici di diritto internazionale e costituzionale'', Rivista AIC, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE, luglio 2015.</ref>. Ciò non ha impedito alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana]] - con la sentenza n. 238 del 2014 - di non dare ingresso ad una consuetudine internazionale - quale [[Diplomazia#Immunit.C3.A0_degli_Stati_ed_immunit.C3.A0_diplomatiche|quella dell'immunità assoluta dalla giurisdizione]] degli Stati esteri - nonostante essa fosse stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia con la sentenza 3 febbraio 2012 nel caso Germania contro Italia<ref>[http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un+nuovo+limite+all'immunità+di+giurisdizione+degli+Stati+nella+sentenza+238+della+Corte+Costituzionale+italiana?+-+stato+-+dottrina+-+ CLAUDIO ZANGHÌ, ''Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte Costituzionale italiana?'', Federalismi.it, 29/02/2016].</ref>.
 
== Note ==