Caricatore: differenze tra le versioni

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Conseguentemente non si devono più denunziare i caricatori (e se denunziati possono essere cancellati dalle successive denunzie), né giustificarne (per quelli in passato già denunziati) il venir meno della disponibilità del proprietario (es. caricatori rotti ed "eliminati" senza particolari procedure burocratiche).
Il porto di un caricatore (privo di munizioni) non è più vietato (anche senza giustificato motivo), non essendo più considerato parte di arma. Per il trasporto dello stesso, non vige più l'obbligo di avviso di trasporto (previsto in passato dall'art. 19, legge 110/1975 dal cui testo è stato cancellato il termine "caricatore").
Le armi sono classificate dal banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili con un caricatore contenente un certo numero di colpi, possono essere usati altri caricatori, purché appartenenti allo stesso tipo di omologazione (stessi colpi contenuti); La legge 43/2015 ha introdotto l’obbligol'obbligo di denuncia ed il divieto di cessione se i caricatori sono di capacità superiore ai 5 colpi per le armi comuni da sparo lunghe o 15 per quelle corte..
Ovviamente è sempre lecito montare caricatori con un numero di colpi inferiore a quelli stabiliti.