Promulgazione: differenze tra le versioni
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===Limiti della promulgazione===
La promulgazione è un atto dovuto da parte del Presidente. Incontra però dei limiti:
* ''Limite relativo'': il Presidente può rinviare alle Camere una legge per una nuova deliberazione, ma deve comunque promulgare alla successiva deliberazione del Parlamento. Si parla in questo caso di "rinvio" o di
*''Limiti assoluti'': non sono previsti espressamente da atti normativi, ma si ricavano dall'[[ordinamento giuridico|ordinamento]]: innanzitutto il Presidente non deve promulgare atti che non siano leggi (atti diversi o che, pur autoqualificandosi come legge, non ne hanno il minimo requisito formale). L'altro limite assoluto si ricava implicitamente dall'art.90 della [[Costituzione]], secondo il quale il Presidente della Repubblica è responsabile per [[alto tradimento]] e [[Attentato contro la costituzione dello Stato|attentato alla Costituzione]]: siccome nessuno può essere obbligato a compiere un [[reato]], il Presidente può rifiutarsi. Si parla pertanto nel primo caso di "rifiuto" di promulgazione, in quanto la legge non può essere rinviata alle [[Camere]], e nel secondo si ha una ipotesi di rinvio (giustificata dal grave motivo) con eventualmente il rifiuto alla successiva deliberazione assembleare.
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