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Anche la [[pubblica amministrazione]] può essere vittima di una qualificazione giuridica resa impropriamente dal Legislatore: è il caso del '''nomen juris''' imposto con legge ad un atto amministrativo, in violazione delle sue caratteristiche intrinseche.
 
Ad esempio, la clausola "di natura non regolamentare" - riferita al decreto di rango secondario, di cui una legge prevede l'emanazione - esclude l'applicazione dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la procedura per l'approvazione dei regolamenti (prevedendo fra l'altro il parere del Consiglio di Stato)<ref>[https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00737424.pdf XVI legislatura, Senato della Repubblica, Servizio studi, ''Disegno di legge A.S. n. 3426 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”'' - Schede di lettura Tomo 2 (artt. 41-69), pagina 20 (luglio 2012, dossier n. 381/II - Tomo 2)]</ref>; qualora il contenuto del decreto da emanare abbia natura sostanzialmente normativa, essa poi si configura come tacita deroga alla citata norma della legge n. 400. Quando il rinvio a decreti di natura non regolamentare è stato oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, essa lo qualificò come “un atto statale dalla indefinibile natura giuridica”<ref>Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 2006. Inoltre, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con decisione 4 maggio 2012, n. 9, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare». </ref>.
 
== Note ==