Benedetto Conforti: differenze tra le versioni
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Ciò però può avvenire purché le misure non contrastino con gli obblighi di diritto internazionale e con quelli derivanti dagli art. 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 4 (messa in schiavitù) della Convenzione. È il punto di equilibrio individuato dalla CEDU, che in via generale legittima un contemperamento tra le opposte esigenze delle garanzie dei singoli e della sicurezza della collettività.
In astratto, ricordava Conforti, "i numerosi attacchi terroristici verificatisi a [[Parigi]], nonché la ferocia degli ultimi, non lasciano dubbi sulla loro natura di pericolo pubblico minacciante la vita della Nazione francese". Ma in concreto è sempre la [[Corte europea dei diritti umani|Corte]] a giudicare della [[proporzionalità]] delle misure rispetto al contemperamento di valori imposto dal trattato: si trattava, nella specie<ref>nel caso ''A e altri v. United Kingdom'', la Corte (sent. del 19 febbraio 2009) ritenne "che alcune misure adottate dal Regno Unito dopo l’11 settembre non fossero proporzionate, e quindi strettamente necessarie, rispetto al fine da raggiungere; la [[House of Lords]], riguardosa del ruolo della Corte europea, vi si adeguò annullandole
Anche in presenza della necessità di fronteggiare l'inedito e gravissimo pericolo che viene dal [[terrorismo]], concluse Conforti, "c’è da augurarsi che siffatti eventi non accadano in un Paese dove la libertà è da secoli la regola".
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