Pegno: differenze tra le versioni

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In materia di contratti di garanzia finanziaria, definiti come "il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie..." (art. 1 lett. d)) un'ulteriore conferma viene dal Decreto Legislativo 170/2004, il quale ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/47.
 
Tale decreto, pur ponendo specifici limiti soggettivi ed oggettivi alla propria applicazione, consente esplicitamente l'utilizzo, nei contratti di garanzia finanziaria della cosiddetta "clausola di sostituzione", definita come "la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilità di sostitutiresostituire in tutto o in parte l'oggetto [della garanzia] nei limiti dei valore dei originariamente costituiti in garanzia" (art. 1 lett. g)). Entro tali limiti è espressamente derogato ogni effetto novatorio della sostituzione, allo stesso modo delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare ex artt. 66 e 67 della legge fallimentare.
 
== Cenni storici ==