Pubblico impiego: differenze tra le versioni

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#RINVIA [[Pubblico_impiego#Contrattualizzazione_del_pubblico_impiego_in_Italia]]
{{f|lavoro|agosto 2013}}
Per '''contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia''' si intende quel processo tramite il quale si è avuta la conduzione della disciplina del [[rapporto di lavoro]] dei [[dipendente pubblico|dipendenti pubblici]] italiani ad una disciplina di diritto privato, tramite l'istituto della [[contrattazione collettiva]], avvenuto con la [[privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia]].
 
== Storia ==
La disciplina di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è sempre stata oggetto di una disciplina speciale, negli [[anni 1950|anni cinquanta]] essa era regolata essenzialmente dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686.
 
È a partire dagli anni sessanta le confederazioni sindacali iniziano ad elaborare strategie di intervento unitario (nel 1963 si afferma per la prima volta il principio della chiarezza retributiva) che mirano al riassetto di tutte le categorie del pubblico impiego, alla revisione e alla ristrutturazione del trattamento retributivo: dal 1965 al 1967 si hanno le prime ed importanti innovazioni, consistenti nel riconoscimento del sindacalismo confederale, nella diffusione e rafforzamento dell'unità di azione dei sindacati confederali, ed infine nell'affermazione esplicita del metodo contrattuale.<br />
Fino agli [[anni 1970|anni '70 del XX secolo]] infatti la presenza del [[sindacato]] era ininfluente ed il trattamento economico e normativo del lavoro pubblico era fissato in via esclusiva per legge o regolamento.
 
Al [[1976]] risale la prima tornata contrattuale comune riconosciuta come tale nel settore pubblico: il sindacato puntava al rinnovamento dell'organizzazione pubblica mediante l'intervento sulle condizioni di lavoro all'interno di essa e al superamento delle sperequazioni sia da settore a settore sia all'interno di ciascuno di essi, risultati senz'altro ambiziosi, dai quali prese avvio il processo di istituzionalizzazione sul piano legislativo della contrattazione nei diversi settori del pubblico impiego.
 
Il processo di istituzionalizzazione è sfociato nella legge 29 marzo 1983, n. 93 (''Legge quadro del pubblico impiego'') che disciplina complessivamente i rapporti di lavoro pubblico sia negli aspetti collettivi che negli aspetti individuali.<br />
Si tratta di una cornice che conferma la specialità del pubblico impiego e definisce alcuni principi fondamentali ai quali tutta la normativa del pubblico impiego deve ispirarsi: omogeneizzazione, perequazione, trasparenza retributiva, efficienza, tutela dell'attività sindacale.
 
La [[legge quadro]] n. 93/1983 riconobbe ed insieme regolò gli aspetti principali sia della azione sindacale che della contrattazione, rielaborando la contrattazione nel diritto amministrativo (il contenuto degli accordi viene trasfuso in regolamenti del governo, emanati con decreti del Presidente della Repubblica) anticipando l'avvicinamento, per ora economico, tra settore pubblico e settore privato.<br />
La legge, inoltre, delineava un chiaro confine fra le materie oggetto di riserva di legge e quelle rimesse all'accordo collettivo: sono riservati alla legge (statale o regionale) gli organi, gli uffici, la titolarità e l'organizzazione degli stessi, la determinazione di qualifiche e profili, l'aggiornamento e le modificazioni dello stato giuridico, le garanzie per lo sciopero; sono invece rimessi alla contrattazione la retribuzione, i criteri per l'organizzazione e i carichi di lavoro l'orario, il lavoro straordinario, la mobilità e le garanzie per il personale; sono infine materie oggetto di determinazione congiunta i comparti, la perequazione e la trasparenza delle retribuzioni, la composizione delle delegazioni, i tempi della contrattazione ed i contenuti degli accordi; non è infine regolamentata (art.23) l'applicazione di numerosi principi dello statuto dei lavoratori (e cioè quelli di cui agli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 e 30, dei quali la legge quadro rimette l'applicazione alla contrattazione collettiva). Essendo tale atto unilaterale la fonte dell'efficacia della disciplina, in ordine alla natura giuridica del [[rapporto di lavoro]] non poteva parlarsi, ancora, di contrattualizzazione. Solo a seguito delle riforme degli [[anni 1990|anni novanta]], invece, tale risultato potrà dirsi raggiunto.
 
== Analisi ==
Gli attori tra i quali, ai sensi della legge n. 93 del 1983, si svolge la contrattazione sono, da un lato, la delegazione pubblica, a componente fissa integrata con una rappresentanza burocratica, e, dall'altro, la delegazione sindacale alla quale partecipano una parte fissa composta dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale ed una parte variabile composta dai rappresentanti dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi per ogni comparto.
 
La [[legge quadro]] prevede anche la contrattazione di comparto e, con l'art. 5, stabilisce che i comparti in cui sono raggruppati i pubblici dipendenti siano da definire, sulla base di accordi con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio (gli otto comparti che in tal modo sono stati individuati sono i seguenti: impiego statale, enti pubblici non economici, regioni ed enti locali, aziende autonome, sanità, scuola, università, enti di ricerca).
 
Alla determinazione dei comparti si aggiunge la previsione della necessità della stipulazione di un accordo intercompartimentale: ciò ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le materie concordate fra le parti, quali, ad esempio, le aspettative, i congedi, le ferie ed i criteri per il trasferimento.
 
L'articolo 14 della legge quadro prevede, e al contempo limita, la contrattazione decentrata, ammessa sia per singoli settori della pubblica amministrazione che per aree territoriali, ma sempre entro i limiti della contrattazione nazionale, tra i quali particolarmente cogente è il divieto di oneri di spesa aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dagli accordi nazionali di comparto.
 
Il limite più rilevante posto dalla legge quadro alla contrattazione collettiva risiedeva però nel fatto che, ai sensi dell'art. 6, gli accordi contrattuali non avevano alcuna efficacia propria, in quanto le norme dagli stessi previste debbono essere recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri: il contratto collettivo diviene la fase negoziale di un procedimento che sfocia comunque in un atto normativo unilaterale, il regolamento del governo.
 
== Caratteristiche generali ==
Con la [[privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia]], è stato introdotto un modello di contrattazione unitario valido per tutto l'impiego pubblico, essenzialmente coi vari [[CCNL]], di comparto, mantenendo tuttavia in vigore la disciplina speciale solo per alcune categorie particolari di pubblici dipendenti.
 
La riforma, descritta in genere come ''privatizzazione'', è in effetti più correttamente declinabile in termini di contrattualizzazione, giacché il più significativo punto di arrivo del processo riformatore, che si è collocato nell'ambito di un più vasto disegno di riordino dell'intero ordinamento delle pubbliche amministrazioni, è rappresentato dalla contrattualizzazione delle fonti della disciplina del rapporto di lavoro, e dal connesso, decisivo ruolo attribuito al sindacato, ritenuto (a torto o a ragione, ma forse anche in maniera strumentale) attore indispensabile per riformare dall'interno l'intero sistema della [[pubblica amministrazione (ordinamento italiano)|pubblica amministrazione italiana]].
 
==Voci correlate==
* [[Contratto collettivo nazionale di lavoro]]
* [[Contratto di lavoro]]
* [[Dipendente pubblico]]
* [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)]]
* [[Impiegato statale (Italia)]]
* [[Legge quadro]]
* [[Pubblica amministrazione (ordinamento italiano)]]
* [[Privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia]]
* [[Rapporto di lavoro]]
 
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[[Categoria:Diritto del lavoro]]
[[Categoria:Pubblica amministrazione italiana]]