Controllo di legittimità costituzionale: differenze tra le versioni

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Il controllo di legittimità costituzionale della Corte può essere attivato in via principale o in via incidentale.
 
La sua composizione è variegata. Composta da 15 membri, un terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune (con una maggioranza dei 2/3) un terzo dal Presidente della Repubblica, ed un terzo dell'organo della magistratura.
 
Nel caso in cui la Corte dichiari l'atto incostituzionale, la sentenza ha [[efficacia costitutiva]] e retroagisce fino al momento della entrata in vigore dell'atto, salvo che la Corte<ref>''In the Italian system of control of constitutionality the possibility of limiting or modulating the effects over time of the declaration of unconstitutional character is not expressly envisaged (...) In the jurisprudential seat, nonetheless, techniques of decision aimed at limiting normal effects of the ascertainment of unconstitutional character have been widely experimented and assigned to many functions'': Giampaolo Parodi, The Italian Constitutional Court as “Positive Legislator”, in ITALIAN NATIONAL REPORTS – WASHINGTON 2010 THE CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN, VOL. 16(1) - SPECIAL ISSUE, p. 442.</ref> ponga un limite temporale alla [[retroattività]] della propria pronuncia (per esempio limitando l'efficacia solo ''pro futuro'').<ref>{{Cita web|autore = |url = http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo6.html|titolo = La Costituzione della Repubblica Italiana - Parte seconda|accesso = 17 gennaio 2015|editore = |data = |sito = governo.it}}</ref>