Giusnaturalismo: differenze tra le versioni
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Poco dopo Locke nella sua opera "Secondo trattato sul governo civile" illustrerà il suo pensiero al riguardo, partendo sempre dal suddetto "stato di natura". Si percepisce subito una filosofia che si distacca dalla concezione dell<nowiki>'</nowiki>''homo homini lupus'' per approdare invece ad un'altra ipotesi che vede l'uomo calato in uno stato di natura retto dalla pacifica coesistenza e, soprattutto, uno stato naturale governato da tre principi "nuovi": ragione, eguaglianza, libertà. L'uomo possiede dei diritti innati (diritto alla vita; alla libertà; alla proprietà; alla salute) la cui custodia spetta al principe; è il sovrano a dover salvaguardare tali diritti. Ancora una volta, tra il governante e i governati si deve stipulare un patto sociale che soprattutto deve essere rispettato da ambedue le parti (''pacta sunt servanda'' cit. Grozio). A tal proposito il filosofo inglese pone in evidenza il fatto che, la ribellione non è altro che la conseguenza della mancata conservazione di tale ''pactum'' . In aggiunta Locke preferisce vedere il potere legislativo e quello esecutivo separati e attribuiti ad organi diversi, non è difficile intuire che il medesimo avesse come modello di riferimento la situazione recente dell'Inghilterra. In Locke trovano quindi le loro fondamenta il costituzionalismo e il garantismo moderni.
Un altro grande giusnaturalista del diciannovesimo secolo, fu senz'altro l'economista e filosofo liberale francese [[Frederic Bastiat]], che nel [[1850]] pubblicò il pamphlet "[[La legge (Frédéric Bastiat)|La Legge]]" successivo di
E ancora sul diritto individuale ne trae la giustificazione morale e giuridica da queste riflessioni, "se ogni uomo ha il diritto di difendere, anche con la forza, la sua [[Persona]], la sua [[Libertà]], la sua [[Proprietà]], molti uomini hanno il diritto di mettersi d'accordo, di intendersi, di organizzare una forza comune per provvedere regolarmente a questa difesa."
"Il diritto collettivo ha quindi il suo principio, la sua ragion d'essere, la sua legittimità nel diritto individuale; e la forza comune non può aver razionalmente altro scopo, altra missione che le forze isolate alle quali si sostituisce."
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