Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: differenze tra le versioni

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== Funzioni ==
L'Autorità aveva il compito principale di vigilare sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutti i settori dell'ordinamento, per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza delle gare di appalto, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle procedure di gara. Vigilava inoltre sul sistema di qualificazione delle imprese [[Società organismi di attestazione|SOA]] (Società organismi di attestazione).
 
L'AVCP inoltre aveva un potere di segnalazione al Governo, al Parlamento e al [[Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti]] di situazioni che potessero portare all'inosservanza o falsa applicazione della normativa sui contratti pubblici. Essa poteva formulare delle proposte in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
 
Dal 2004, ogni anno, ha inviato al Governo e al Parlamento e pubblicato una relazione annuale nella quale si rappresentava la situazione nel settore dei contratti pubblici.
 
Inoltre, l'Autorità su richiesta della [[stazione appaltante]], ovvero dell'amministrazione che ha indetto l'appalto, come pure di una o più delle altre parti sempre dell'appalto, poteva esprimere un parere non vincolante su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione.
 
L'AVCP provvedeva alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la realizzazione di un sistema informatico con le stazioni appaltanti, le [[Regioni d'Italia|Regioni]], per acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici.
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* disporre perizie e analisi economiche o consultare esperti ai fini dell'istruttoria.
L'AVCP aveva a sua disposizione il Corpo della [[Guardia di finanza]], che eseguiva le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con gli stessi poteri di indagine attribuiti al corpo ai fini degli accertamenti relativi all'[[imposta sul valore aggiunto]] e alle [[imposta sul reddito|imposte sui redditi]]. Da sottolineare che tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nello svolgimento di tali attività, erano comunicati all'Autorità.
 
L'Autorità poteva irrogare [[Sanzione amministrativa|sanzioni amministrative pecuniarie]], commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferivano. Inoltre, qualora un soggetto cui veniva richiesta l'informazione utile all'Autorità non l'avesse comunicata, ovvero si fosse rifiutata o avesse omesso, senza giustificato motivo di fornirla o anche solo di esibire i documenti chiesti, o se questi non fossero veritieri, questa poteva irrogare forti sanzioni.
 
Se avesse ravvisato elementi o notizie che potessero configurare ipotesi di reato o, comunque, avessero rilevanza penale, l'Autorità era tenuta a comunicare tutti gli elementi, e le fonti di prova in suo possesso, alla [[Procura della Repubblica]] competente. Se invece il contratto fosse stato suscettibile di provocare pregiudizio all'[[Erario|erario pubblico]], era tenuta a darne notizia alla Procura generale della [[Corte dei Conti]], con trasmissione di tutti gli atti.
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==Note==
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==Bibliografia==