Voto di preferenza: differenze tra le versioni

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===Italia===
In [[Italia]], la [[Legge elettorale italiana del 1946|legge elettorale proporzionale]] promulgata nel [[1946]] per le [[elezioni legislative]] prevedeva la possibilità di esprimere fino a quattro voti di preferenza, scrivendo sulla scheda elettorale i cognomi dei candidati prescelti oppure i loro numeri di lista. Il [[Referendum abrogativo del 1991 in Italia|referendum tenutosi nel 1991]] aveva modificato la legge consentendo un solo voto di preferenza; questa modifica fu applicata unicamente durante le elezioni politiche del 1992 in quanto prima delle elezioni svoltesi nel [[1994]] venne varata una nuova legge elettorale che introduceva un sistema misto maggioritario-proporzionale con liste bloccate, eliminando quindi completamente il voto di preferenza. Anche la successiva legge elettorale entrata in vigore nel [[2005]] ha mantenuto il sistema delle liste bloccate. Il voto di preferenza è invece tuttora previsto dai sistemi elettorali usati per le [[elezioni comunali]], [[elezioni regionali|regionali]] ed [[parlamento europeo|europee]].
 
Il dibattito italiano intorno alla possibilità di reintrodurre il voto di preferenza, animatosi soprattutto in occasione dell’elaborazione dell’[[Legge elettorale italiana del 2015|Italicum]], vede due fronti contrapposti sui diversi aspetti controversi. Innanzitutto, in riferimento alla rappresentatività e al mantenimento del legame con il territorio: se per alcuni il voto di preferenza è l’unico modello in grado di garantirli,<ref>{{Cita web|url=http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2014/01/Non-si-può-rinunciare-alle-preferenze-s.-passigli-stampa.pdf|titolo=Non si può rinunciare alle preferenze|cognome=Passigli|nome=Stefano|sito=La Stampa|data=30 gennaio 2014}}</ref> per i contrari, invece, la maggiore rappresentatività delle preferenze è un mito da sfatare, lo dimostrerebbe il fatto che la maggior parte dei paesi democratici opta per sistemi elettorali diversi senza che venga messa in dubbio la loro capacità rappresentativa. Per questi ultimi, il vero elemento discriminante dei sistemi sembrerebbe riguardare la fase della selezione dei candidati: con le preferenze ciascun candidato affronta la competizione elettorale autonomamente (anche in dissenso col partito), mentre con le liste i candidati sono soltanto quelli graditi ai partiti. Quindi si avrà un Parlamento di nominati e non di eletti, ovvero la rappresentatività sarà intermediata dal partito in coerenza con le norme costituzionali.<ref>{{Cita web|url=http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/interviste/item/707-la-nuova-legge-elettorale-l-italicum-al-vaglio-del-senato-intervista-al-prof-celotto|titolo=La nuova legge elettorale. L'Italicum al vaglio del Senato|autore=Roberta Nardi, Riccardo Aiello|sito=La voce del Diritto|data=2 settembre 2014}}</ref>
 
Altro fronte di contrapposizione è tra coloro i quali sostengono che un sistema elettorale che non preveda il voto di preferenza determini la composizione di un Parlamento di nominati dai partiti e non di eletti dal popolo, poiché, in tal modo, quest’ultimo non sceglierebbe liberamente il proprio candidato.<ref>{{Cita web|url=http://www.repubblica.it/politica/2014/03/12/news/azzariti_troppa_continuit_col_porcellum_la_costituzionalit_a_rischio-80788999/|titolo=Azzariti: "Troppa continuità col Porcellum, la costituzionalità è a rischio"|autore=Liana Milella|sito=La Repubblica|data=12 marzo 2014}}</ref>'' ''Di contro, c’è chi sostiene che le preferenze siano il mezzo con il quale i candidati, e gli eventuali gruppi di interesse nazionali o locali che li appoggiano, entrano in competizione con gli altri candidati del loro stesso partito. Con le preferenze, quindi, alla competizione fra partiti si sostituirebbe quella interna tra i candidati dello stesso partito.<ref>{{Cita web|url=http://www.corriere.it/opinioni/14_agosto_03/farina-diavolo-6ef3e7ce-1ad2-11e4-b652-72373bf3d98f.shtml|titolo=Preferenze, farina del diavolo|autore=Angelo Panebianco|sito=Corriere della Sera|data=3 agosto 2014}}</ref>
 
Corruzione e aumento dei costi della politica sono altri ambiti toccati da dibattito: secondo i contrari alla reintroduzione del voto di preferenza, nei sistemi elettorali che lo prevedono esso potrebbe essere un fattore di aumento della corruzione, poiché rimette nelle mani dei poteri locali, o addirittura della malavita organizzata, il controllo dei voti. Inoltre, il voto di preferenza esproprierebbe i partiti del compito di selezionare i candidati, aumentando i costi necessari per la campagna elettorale. [[Augusto Barbera]], professore emerito di [[Diritto costituzionale|Diritto Costituzionale]] presso l’[[Università di Bologna]], ha spiegato le ragioni storico-politiche, oltreché tecniche, della propria posizione contraria all’introduzione delle preferenze nel sistema elettorale. Principalmente, il professore le individua nella memoria storica legata al periodo di [[Mani pulite|Tangentopoli]], nel problema della frantumazione del sistema politico e nella prevalenza di organizzazioni portatrici di microinteressi, tutti considerati effetti distorsivi dell’introduzione del sistema delle preferenze. <ref>{{Cita web|url=http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/01/indag/c01_elezione/2014/01/13/leg.17.stencomm.data20140113.U1.com01.indag.c01_elezione.0001.pdf|titolo=Commissione I Affari Costituzionali, della presidenza del Consiglio e Interni, Resoconto Stenografico, Indagine Conoscitiva|autore=Augusto Barbera|sito=documenti.camera.it|data=13 gennaio 2014}}</ref>
 
Il peso di tali fattori, tuttavia, è messo in dubbio da diversi studiosi. L’associazione tra l'aumento della corruzione e la presenza del voto di preferenza è per alcuni un luogo comune, poiché anche sistemi elettorali basati sulle [[Elezioni primarie|primarie]] e le liste non sono esenti da tale fenomeno, che è perciò esogeno. Nei sistemi dove sono presenti le primarie, infatti, l’apertura delle stesse consente ad elettori di partiti di destra di partecipare, inquinando i risultati delle primarie di sinistra e viceversa.<ref>{{Cita web|url=http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2014/01/Non-si-può-rinunciare-alle-preferenze-s.-passigli-stampa.pdf|titolo=Non si può rinunciare alle preferenze|autore=Stefano Passigli|sito=La Stampa|data=30 gennaio 2014}}</ref> L'eventuale diffusione della corruzione derivante dal voto di preferenza, inoltre, potrebbe essere ridotta se esso venisse esercitato nell’ambito di collegi piccoli.<ref>{{Cita web|url=http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/01/21/grande-sforzo-pero-la-soglia-troppo-bassa.html|titolo=Grande sforzo, però la soglia è troppo bassa|sito=La Repubblica|data=21 gennaio 2014}}</ref>
 
Altro tema al quale adducono i contrari alla reintroduzione del voto di preferenza, quale sua diretta conseguenza, è l’aumento del costo della politica. Gli effetti negativi che una reintroduzione delle preferenze comporterebbe, andrebbero dall’aumento dei costi della politica, alla prevalenza di una logica clientelare e di un sistema politico che favorisce i detentori del potere economico.<ref>{{Cita web|url=http://www.giurcost.org/studi/Nicotra2.pdf|titolo=Proposte per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n.1 del 2014|autore=Ida Nicotra|sito=giurcost.org|data=13 gennaio 2014}}</ref> L'aumento dei costi della politica, invece, non sembra rappresentare la regolarità per i favorevoli alla reintroduzione delle preferenze e, in ogni caso, le spese elettorali possono essere efficacemente regolate per ridurre tale effetto. Peraltro, nel caso di voto di preferenza, l’aumento dei costi dipende dalle spese del singolo candidato presso i territori che presidia.<ref>{{Cita web|url=http://www.liberacittadinanza.it/sedi/parma/articoli/italicum-tra-preferenze-e-liste-bloccate|titolo=Italicum, tra preferenze e liste bloccate|autore=Camilla Doninelli|sito=Liberacittadinanza|data=4 agosto 2014}}</ref><ref>{{Cita web|url=http://proversi.it/discussioni/pro-contro/38-voto-di-preferenza|titolo=Voto di preferenza. Favorevole o contrario?|sito=Proversi|data=3 ottobre 2016}}</ref>
 
La giurisprudenza prevalente del [[Consiglio di Stato]] è ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, perché in caso di non nullità questa erronea indicazione è un palese segno di riconoscimento del voto{{Citazione necessaria}}.
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Per le elezioni comunali in [[Lussemburgo]] è possibile votare per più di un candidato, anche di diverse liste.
 
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