Disegno di legge: differenze tra le versioni

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Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
</ref>
*'''disegno di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._72|72]] <nowiki/>e [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._87|87]] <nowiki/>della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]],
*'''proposta di legge''', art. [[s:Italia,_Repubblica_-_Costituzione#Art._121|121]] della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]
si indica un testo suddiviso in [[articolo (legge)|articoli]] che viene presentato dagli/agli organi depositari del potere legislativo, cui spetta l'[[iniziativa legislativa]]. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è però formalmente necessaria solo per le proposte popolari.