Teleamministrazione: differenze tra le versioni
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Il passaggio alla fase 2 va fatto risalire in Italia all'art. 15, comma, 2 l. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. [[leggi Bassanini|legge Bassanini 1]]: prevede il valore giuridico dei documenti informatici, rinviando al regolamento per i criteri di autenticazione); la CEE intervenne più tardi con la direttiva del [[Parlamento europeo]] e del Consiglio 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE (recepita con d. lg. 23 gennaio 2002, n. 10), che obbliga gli Stati membri a conferire valore giuridico ai documenti informatici; importante sottolineare che questa direttiva, all'art. 5, mentre obbliga gli Stati a dare valore giuridico ai documenti forniti di firma digitale (non è nominata, ma ne sono descritte le caratteristiche), impone anche di non rifiutare aprioristicamente i documenti informatici e quindi apre spazio a molte altre soluzioni per attribuire i documenti al loro autore (c.d. firme deboli). Nel 2014 la direttiva 93 è stata abrogata e assorbita («per motivi di certezza del diritto e di chiarezza») dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 910/2014 (denominato brevemente regolamento eIDAS) in GUCE 28 agosto 2014, che peraltro non ha rinnegato il principio della accettazione anche delle “firme deboli".
Il passaggio alla fase 3 è perentoriamente previsto
Purtroppo le pubbliche amministrazioni spesso ignorano questa disposizione, sì che oggi solo alle imprese viene imposto di abbandonare le comunicazioni cartacee con le amministrazioni pubbliche (art. 5 bis del CAD e D.P.C.M. 22 luglio 2011). Dal 31 marzo 2015 si è aggiunto l'obbligo della [[fatturazione elettronica]] previsto nella L. 24 dicembre 2007, n. 44, art. 1, commi 209-214 e reso operativo dal DM 3 aprile 2013, n. 55, interpretato con la circolare PCM e Min. Ec. e Fin. 9 marzo 2015, n. 1.
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