Teleamministrazione: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: fix sezioni standard
Riga 34:
Il passaggio alla fase 2 va fatto risalire in Italia all'art. 15, comma, 2 l. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. [[leggi Bassanini|legge Bassanini 1]]: prevede il valore giuridico dei documenti informatici, rinviando al regolamento per i criteri di autenticazione); la CEE intervenne più tardi con la direttiva del [[Parlamento europeo]] e del Consiglio 13 dicembre 1999, n. 1999/93/CE (recepita con d. lg. 23 gennaio 2002, n. 10), che obbliga gli Stati membri a conferire valore giuridico ai documenti informatici; importante sottolineare che questa direttiva, all'art. 5, mentre obbliga gli Stati a dare valore giuridico ai documenti forniti di firma digitale (non è nominata, ma ne sono descritte le caratteristiche), impone anche di non rifiutare aprioristicamente i documenti informatici e quindi apre spazio a molte altre soluzioni per attribuire i documenti al loro autore (c.d. firme deboli). Nel 2014 la direttiva 93 è stata abrogata e assorbita («per motivi di certezza del diritto e di chiarezza») dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 910/2014 (denominato brevemente regolamento eIDAS) in GUCE 28 agosto 2014, che peraltro non ha rinnegato il principio della accettazione anche delle “firme deboli".
 
Il passaggio alla fase 3 è perentoriamente previsto dall'artdall’art. 40 del decretod. legislativo dellegisl. 7 marzo 2005, n. 82, [[Codicecodice dell'amministrazione digitale]] (CAD), cherubricato stabilisce:"Formazione di documenti informatici"1., Lecosì formulato: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71"71”. Le eccezioni sono rarissime eeccezioni disciplinatepreviste dalfino commaal 3,2016 chesono chiariscestate cheabrogate condal appositoD. regolamentoLgs. "sulla179/2016. propostaL’art. dei12, Ministricomma delegati2, perimpone lail funzioneback pubblica,office pered l'innovazioneil efront leoffice tecnologieinformatico e deltelematico Ministro(2. perLe ipubbliche beniamministrazioni eutilizzano, lenei attivitàrapporti culturaliinterni, sonoin individuatequelli lecon categoriealtre diamministrazioni documentie amministrativicon chei possonoprivati, esserele redattitecnologie indell'informazione originalee anchedella sucomunicazione, supportogarantendo cartaceol'interoperabilità indei relazionesistemi ale particolarel'integrazione dei valoreprocessi di testimonianzaservizio storicafra edle archivisticadiverse cheamministrazioni sononel idoneirispetto addelle assumere"regole (si pensi, ad esempio, alle dimissionitecniche di uncui Presidenteall'articolo della Repubblica71).
 
Purtroppo le pubbliche amministrazioni spesso ignorano questa disposizione, sì che oggi solo alle imprese viene imposto di abbandonare le comunicazioni cartacee con le amministrazioni pubbliche (art. 5 bis del CAD e D.P.C.M. 22 luglio 2011). Dal 31 marzo 2015 si è aggiunto l'obbligo della [[fatturazione elettronica]] previsto nella L. 24 dicembre 2007, n. 44, art. 1, commi 209-214 e reso operativo dal DM 3 aprile 2013, n. 55, interpretato con la circolare PCM e Min. Ec. e Fin. 9 marzo 2015, n. 1.