Banchina: differenze tra le versioni

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La banchina è quella parte della strada esterna alla carreggiata che, come cita L'articolo 3 del [[Codice della strada]] italiano, viene definita: "''parte della [[strada]] compresa tra il margine della [[carreggiata]] ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: [[marciapiede]], [[spartitraffico]], [[arginello]], ciglio interno della [[cunetta]], ciglio superiore della scarpata nei [[rilevato|rilevati]]''".
 
La banchina rientra nella struttura della strada e pur non essendo destinata specificamente normalmente alla circolazione dei pedoni, tuttavia è consentito agli stessi la circolazione in mancanza del marciapiede o del passaggio pedonale, può essere anche usata dai veicoli per particolari esigenze di sosta ad esempio avaria del motore, malore del conducente, sosta di emergenza e soprattutto al fine di evitare collisioni (Cass. pen. sez. IV, 1º aprile 1988, n. 431 (- ud. 18 marzo 1988), ricordando che normalmente ne è interdetta la circolazione dei veicoli.
 
== Note ==