Habeas corpus: differenze tra le versioni

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Il diritto di ''habeas corpus'' nel corso della storia è stato un importante strumento per la salvaguardia della libertà individuale contro l'azione arbitraria dello stato.
== Storia ==
L'Habeas Corpus è un diritto importante, già timidamente sancito nella ''[[Magna Charta|Magna Charta Libertatum]]'', imposta dai Baroni inglesi nel 1215 al Re [[Giovanni d'Inghilterra|Giovanni Senza Terra]] (King John "the Lackland"): "No free man shall be taken, imprisoned [...] or in any way destroyed, except by the lawful judgement of his Equals, and by the Law of the Land"<ref>"Nessun uomo libero può essere preso, imprigionato [...] o distrutto in alcun modo, se non tramite il legale giudizio dei suoi Pari e la Legge del Paese".</ref> (''Magna Charta'', N. 39, linea 40). È ancora citato nelle fonti del diritto inglese ([[William Blackstone]]) fin dal 1305, sotto il regno di [[Edoardo I d'Inghilterra]], ma la consuetudine di emettere writs analoghi era evidentemente precedente e, in qualche misura, può essere fatto risalire alle ''[[Quaestio perpetua de repetundis|Quaestiones]]'' (giurie) di [[diritto romano]], dalle quali fu recepito poi nel ''corpus'' legislativo inglese.
 
=== L'''Habeas Corpus Act'' ===
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''WHEREAS great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, to whose custody, any of the King's subjects have been committed for criminal or supposed criminal matters, in making returns of writs of habeas corpus to them directed, by standing out an alias and pluries habeas corpus, and sometimes more, and by other shifts to avoid their yielding obedience to such writs, contrary to their duty and the known laws of the land, whereby many of the King's subjects have been and hereafter may be long detained in prison, in such cases where by law they are bailable, to their great charges and vexation.''
 
Il diritto all'"H.C." fu una volta per tutte consacrato grazie al ''[[Bill of Rights]]'' della [[Gloriosa Rivoluzionerivoluzione]] inglese del 1688-89; da qui è poi passato in tutte le [[costituzione|costituzioni]] liberali occidentali (vfr. ad esempio Il "Bill of Rights" allegato alla [[Costituzione degli Stati Uniti d'America|costituzione americana]], articoli 7 e 8, c. d. [[Emendamenti della costituzione americana|5° e 6° emendamento]])<ref>Cary Lederman, ''The Body and the State: Habeas Corpus and American Jurisprudence'' [annotated edition], 0791467031, 9780791467039, 9781429411790 State University of New York Press 2006</ref>.
 
== Il ''writ'' come strumento di tutela ==
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==La convalida ed il riesame ==
 
Nel [[Civil law|diritto continentale]] una delle prime formulazioni importanti a livello legislativo del principio, affermatosi in alcune zone d'Europa dal tardo medioevo, è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del [[1789]]: da essa discende la formulazione poi recepita, a livello del diritto internazionale moderno, dalla [[Dichiarazione universale dei diritti umani|Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo]], adottata dall'[[Assemblea Generalegenerale delle Nazioni Unite]] il 10 dicembre [[1948]] - che ha sancito tale diritto mediante il suo articolo 9: ''Nessun individuo potrà essere arbitrariamente [[arresto|arrestato]], [[detenzione|detenuto]] o [[esilio|esiliato]]'' - e dal [[Convenzione internazionale sui diritti civili e politici|Patto sui diritti civili e politici]] delle [[Nazioni Unite]] del [[1966]].
 
In [[Italia]], il diritto alla [[Principio di legalità|legalità]] della restrizione della [[libertà personale]] fu sancito dall'articolo 26 dello [[Statuto Albertino]] (1848), ripreso dagli articoli 13, 24, 25 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione repubblicana]]. La conseguenza, in termini di riscontro della legalità del mandato di cattura o di custodia cautelare, fu sin dal secondo dopoguerra tratta mediante le modifiche del [[Codice di procedura penale italiano]], in virtù delle quali la [[Udienza di convalida|convalida dell'arresto]] (oggi art. 391 c.p.p.) avviene nell'arco di 48 ore (e salvo il potere dell'ufficiale di P.G. o del P.M. di disporre la liberazione immediata dell'arrestato, ove non ne esistano i presupposti).
 
Un'ulteriore conseguenza fu tratta nel [[1982]] con l'istituzione del [[Tribunale della libertà]]: oggi esso viene regolato dagli art. 309 e 310 del [[Codice_di_procedura_penale_italiano#Il_codice_Vassalli |codice Vassalli]] (riesame o appello avverso misure cautelari, che hanno tempi strettissimi per il giudizio sulla liberà personale dell'indagato o imputato).