Immunità (diritto): differenze tra le versioni

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Con la riforma del [[1993]]<ref>Lucia Sciannella, ''Le Immunità Parlamentari: Profili storici e comparativi'', Torino : G. Giappichelli, 2010.</ref> si escluse dall'immunità parlamentare il caso in cui un deputato dovesse essere perseguito in virtù di una sentenza di condanna passata in giudicato e si eliminò la necessità dell'autorizzazione a procedere per sottoporlo a procedimento penale.
 
Altra prerogativa dei parlamentari<ref>Ma anche dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione italiana. Storicamente, godettero di questa prerogativa in epoca statutaria anche i consiglieri provinciali: [[Giacomo Matteotti]] nel 1916 contro la guerra "pronuncia espressioni in relazione alle quali viene imputato per il reato di grida e manifestazioni sediziose e condannato dal Pretore di Rovigo nel luglio successivo. La sentenza del Pretore verrà confermata dal Tribunale nel 1917 e tuttavia prontamente annullata senza rinvio dalla Cassazione in nome dell’insindacabilità dei discorsi dei consiglieri provinciali" ( [http://www.criticasociale.net/files/62_0000119_file_1.pdf?vftid=40911bec2780a46627d90ba9a3a69b10&vfuh=0fedb33d51b25f0516222e30dc6c4a5e Giuliano Vassalli, ''Il primato del Parlamento'', Critica sociale, 2011, 3/4, p. 9] ).</ref> è l'insindacabilità<ref>Maria Cristina Grisolia, Immunità Parlamentari e Costituzione: La Riforma del primo comma dell'art. 68 Cost., Padova: CEDAM, 2000.</ref>. Il parlamentare non può essere chiamato a rispondere per le '''opinioni espresse''' e i '''voti dati''' nell'esercizio delle funzioni (cosiddetta ''insindacabilità'', art. 68, primo comma, Cost. come modificato dalla Legge cost. 29 ottobre [[1993]] n.3). In altre parole non ha nessuna [[responsabilità]] penale, civile, amministrativa o patrimoniale per tali attività. E rispetto ai suoi elettori, è anche esente da "[[vincolo di mandato]]" (attualmente vigente soltanto nelle costituzioni di Portogallo, Panama, Bangladesh e India).
 
Secondo la legge n. 140 del [[2003]] - detta anche [[legge Boato]] - la Camera di appartenenza del parlamentare può essere chiamata a pronunciarsi sul fatto che un determinato comportamento rientri o meno nell'ambito di applicazione della insindacabilità. Ove il giudice competente dissenta, il parlamentare può sollevare [[conflitto di attribuzione]] dinanzi alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]<ref>Giampiero Buonomo, [https://www.academia.edu/11435524/Sui_conflitti_di_attribuzioni_in_materia_di_insindacabilità E la Consulta si fece giudice di merito], in Diritto e giustizia, 24 gennaio 2004.</ref>, la quale finora nel merito ha dato ragione alla magistratura in un rapporto di otto ad uno rispetto alle decisioni parlamentari<ref>Giampiero Buonomo, ''Lo scudo di cartone'', Rubbettino Editore, 2015, p. 245 , ISBN 978-88-498-4440-5.</ref>, determinando un aggravio del contenzioso contro il quale invano sono state avanzate proposte a palazzo della Consulta<ref>Sabino Cassese, ''Dentro la corte. Diario di un giudice costituzionale'', Il Mulino, 2015.</ref>.