Indagini preliminari: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche ==
Durante il loro svolgimento il [[pubblico ministero (ordinamento italiano)|pubblico ministero]] e la [[polizia giudiziaria (dirittoordinamento italiano)|polizia giudiziaria ]] svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'[[azione penale]]: ne consegue che il [[Pubblico ministero (ordinamento italiano)|p.m.]] e la polizia giudiziaria devono acquisire anche gli elementi a favore dell'indagato (art. 358) dato che le indagini preliminari servono esclusivamente a stabilire se ci sono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale.
 
=== Il valore probatorio ===