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=== Il termine ===
Se per l'adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.<br />
La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del ''[[favor debitoris (principio generale)|favor debitoris]]''), cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l'[[adempimento (ordinamento giuridico italiano)|adempimento]] sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si [[presunzione (diritto)|presume]] a favore del debitore.
 
=== La solidarietà tra condebitori ===