Giudice istruttore: differenze tra le versioni

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Nell'ordinamento italiano è detto ''giudice istruttore'' il [[magistrato]], membro di un collegio giudicante, che nel [[processo civile]] provvede all'''istruzione della causa'', trattando le questioni di fatto e diritto rilevanti per la decisione e raccogliendo i necessari elementi di giudizio. La figura è presente solo nel caso di giudici collegiali, giacché nel caso di giudice monocratico questo provvede tanto all'istruzione quanto alla decisione della causa.
 
La figura del giudice istruttore era presente nel processo penale italiano disciplinato dai [[codice di procedura penale|codici di procedura]] che hanno preceduto quello vigente. Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre [[1989]], la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie. Al posto del giudice istruttore è stato introdotto il [[giudice per le indagini preliminari]], senza autonomi poteri di iniziativa probatoria, con funzioni preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari, mentre l'azione penamepenale è promossa dal [[procuratore della Repubblica]]. Prima della loro soppressione i giudici istruttori operavano presso i [[tribunale|tribunali]], di cui costituivano l'''ufficio d'istruzione penale''; nei tribunali più grandi l'ufficio comprendeva più giudici istruttori ed era diretto dal ''consigliere istruttore'', in alcune sedi affiancato dal ''consigliere istruttore aggiunto'' (la denominazione deriva dal fatto che avevano la qualifica di consigliere di cassazione o d'appello).
 
=== Svizzera ===