Caricatore: differenze tra le versioni

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La legge 18 aprile 1975, n. 110 all'art. 19 considerava il caricatore parte di [[arma da fuoco]] e quindi (se di riserva o come caricatore supplementare, cioè dal secondo caricatore in poi) doveva essere denunciato insieme all'arma sulla quale era adoperato.
 
Con il recepimento della [[direttiva dell'UniomeUnione Europea]] 2008/51/CE, ad opera del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 non è più considerato parte di arma e può quindi essere detenuto liberamente da chiunque (anche da chi sia privo di una qualunque [[licenza di detenzione di armi]]), purché non sia appartenente a una tipologia montata su armi da guerra, poiché in sede di giudizio potrebbe essere considerato parte d'arma da guerra, il ui possesso ai sensi della legge del 1975 è vietato ai privati.
 
Conseguentemente non si devono più denunziare i caricatori (e se denunziati possono essere cancellati dalle successive denunzie), né giustificarne (per quelli in passato già denunziati) il venir meno della disponibilità del proprietario (es. caricatori rotti ed "eliminati" senza particolari procedure burocratiche).