Caricatore: differenze tra le versioni
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La legge 18 aprile 1975, n. 110 all'art. 19 considerava il caricatore parte di [[arma da fuoco]] e quindi (se di riserva o come caricatore supplementare, cioè dal secondo caricatore in poi) doveva essere denunciato insieme all'arma sulla quale era adoperato.
Con il recepimento della [[direttiva dell'
Conseguentemente non si devono più denunziare i caricatori (e se denunziati possono essere cancellati dalle successive denunzie), né giustificarne (per quelli in passato già denunziati) il venir meno della disponibilità del proprietario (es. caricatori rotti ed "eliminati" senza particolari procedure burocratiche).
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